Centri di raccolta dati anamnestici – Mera raccolta e trasmissione dei dati ai laboratori diagnostici – Impossibilità di configurare una ipotesi di prestazione tipicamente sanitaria – Si è in presenza di una ipotesi di telemedicina.
Cassazione, sez. II penale, del 17 settembre 2019, n. 38485
Pre. Andreazza, Est. Gentili – (DATI OSCURATI NELLA SENTENZA)
I centri di raccolta dati anamnestici fungono da mero raccordo tra i pazienti e i laboratori diagnostici. Pertanto, ove il dato venga semplicemente raccolto, ma non anche elaborato, non può dirsi che sia stata eseguita alcuna prestazione “tipicamente sanitaria”, posto che l’unica attività sanitaria che si realizza in tali casi – in cui non vi è alcun atto medico in senso stretto ai fini dell’acquisizione del dato anamnestico essendo stato questo assunto attraverso strumenti (non comportanti alcuna invasione dell’integrità fisica del soggetto interessato ) che il paziente avrebbe potuto utilizzare anche autonomamente - è quella diagnostica, consistente nell’esame dei dati pervenuti in via telematica e nel giudizio clinico da essi reiterabile, la quale viene integralmente compiuta presso un ambulatorio polispecialistico. Si è in sostanza di fronte a quel fenomeno comunemente definito di “telemedicina”, che si caratterizza per la realizzazione di talune pratiche mediche, per lo più diagnostiche, in cui non è necessaria la compresenza nel medesimo luogo del paziente e dell’operatore sanitario, operando quest’ultimo esclusivamente sulla base di dati a lui pervenuti attraverso tecnologie informatiche il cui utilizzo consente lo svolgimento di atti medici anche “fra assenti”.
M.S.