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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6658/2019, La certificazione CE deve essere posseduta dai concorrenti al momento della presentazione delle offerte, ovvero entro il termine previsto per la presentazione delle offerte

La certificazione CE deve essere posseduta dai concorrenti al momento della presentazione delle offerte, ovvero entro il termine previsto per la presentazione delle offerte.

Appalti in sanità

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III^, 3 ottobre 2019, n. 6658

Pr. F. Frattini, Rel. Est. R. Sestini – Omissis ­- (Avv. ti  Gaetano Alfarano e Maria Grazia Lanero) c. Arca Lombardia - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (non costituita in giudizio) e Regione Lombardi (Avv.to Catia Gatto).

Fornitura di pacemaker e defibrillatori -  Certificazione CE  - Deve essere posseduta al momento di presentazione delle offerte - Successiva commercializzazione - Non rileva - Esclusione - Legittima

L’impresa partecipante ad una gara indetta da ARCA S.p.A. - per la fornitura di paecemaker e defibrillatori - appella la sentenza del TAR Lombardia di rigetto del ricorso contro la sua esclusione dalla gara; l’esclusione era dipesa dalla circostanza che i cateteri passivi offerti a corredo dei pacemaker non erano certificati ai fini della sottoposizione dei pazienti a esami di risonanza magnetica.

Il giudice di prime cure aveva statuito che - in base al Disciplinare di Gara - i cateteri del paecemaker dovessero essere compatibili con la risonanza magnetica (garantendo al paziente portatore di pacemaker di essere sottoposto all’esame di MRI, senza che il campo magnetico generato da quest’ultima potesse interferire con il pacemaker). La prova di  tale compatibilità deriva dall’esibizione della relativa certificazione CE, da possedere al momento di presentazione delle offerte.

Sostiene l’appellante la violazione dei principi di massima partecipazione e di adeguata istruttoria, il cui rispetto avrebbe consentito la partecipazione alla gara della società che era in attesa della formale certificazione CE,  per legge necessaria solo al momento della commercializzazione del prodotto.

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Lombardia precisando come i principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione e di libertà di iniziativa economica e di concorrenza impongano la parità di trattamento fra i concorrenti in gara, e quindi la necessità che tutti i prodotti offerti siano contestualmente valutati secondo le caratteristiche ed i requisiti posseduti ed attestati dall’offerente al medesimo momento di presentazione dell’offerta, ovvero entro il termine previsto per la presentazione delle offerte.

 

G.C.



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