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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Sentenza n. 114/2020, Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di controversia avente a oggetto l’attuazione del Piano assistenziale individualizzato (PAI)

Cons. Giust. Amm., Sez. Giur., 13 febbraio 2020, n. 114

 

Pres. De Nictolis R., Rel. Est. Immordino M., - Omissis (avv.ti Marolda A., Raimondi S.) c. Comune di Misilmeri (avv. Ribaudo G.), Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (n.c.)

Giurisdizione esclusiva del GA- controversia avente a oggetto l’attuazione di un PAI – contestazione di atti e comportamenti in contrasto con la legge - sussiste.

Giurisdizione esclusiva del GA – controversia avente a oggetto la tutela di diritti fondamentali – sussiste.

Giurisdizione esclusiva del GA – controversia avente a oggetto l’attuazione di un PAI – potere vincolato – sussiste.

La sentenza afferma che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto l’attuazione di un Piano assistenziale individualizzato (PAI). Il Consiglio afferma di sposare l’orientamento espresso da ultimo da Cons. St., 3 maggio 2017, n. 2023, a mente del quale, nel caso di contestazione di un PAI, sussiste la giurisdizione del giudice civile qualora l’interessato espressamente lamenti “un comportamento discriminatorio a proprio danno”, mentre va riconosciuta quella esclusiva del giudice amministrativo qualora il ricorrente contesti atti e comportamenti in contrasto con la legge (nello stesso senso, cfr. C.G.A., 31 luglio 2017, n. 350; Id., 23 marzo 2019, n. 262). Nel caso di specie, poiché “la parte non ha incentrato la sua strategia processuale sulla discriminazione subita, ma sulla illegittimità dell’azione amministrativa”, il Consiglio ritiene che vada dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nella parte finale della decisione, il Collegio chiarisce che la qualificazione di “fondamentale” di un diritto e, segnatamente, dei diritti di una persona disabile, non esclude la giurisdizione del Giudice amministrativo (sul punto, cfr. anche Corte cost., 27 aprile 2007, n. 140, in Foro it., 2008, 2, I, 435)

Inoltre, precisa che non è condivisibile l’assunto cui perviene la giurisprudenza civile, che, per escludere la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nella fase di attuazione di un PEI (e, quindi, di un PAI), fa leva sul carattere vincolato dei relativi atti e sulla relativa posizione giuridica allo stesso collegata (sicché, il Giudice amministrativo conoscerebbe soltanto delle controversie che attengono alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, o del programma assistenziale individualizzato, atteso il carattere discrezionale che in tale fase contraddistingue il potere esercitato dalle competenti amministrazioni). A questo specifico riguardo, il Collegio giudicante ricorda che nella legislazione più recente, in linea con quanto affermato dalla Corte cost., 16 aprile 1998 n. 127, in Riv. giur. edil., 1998, I, 816 (secondo la quale costituisce “un postulato privo di qualsiasi fondamento …. che, di regola, al carattere vincolato del provvedimento corrispondano situazioni giuridiche qualificabili quali diritti soggettivi”), sono rinvenibili numerose e significative ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento vincolato, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (cfr. artt. 21 octies, e 19 della l. n. 241/1990).

 

N.P.



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