Abstract [It]: A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), è stato posto, da diverse amministrazioni, il problema del coordinamento delle norme in tema di rapporti fra Terzo settore e P.A. e le norme in tema di contratti pubblici, di derivazione europea. Il contributo, dopo aver ricostruito i contenuti essenziali della riforma del Terzo settore e le caratteristiche dell’ente del Terzo settore, affronta i contenuti e gli effetti del parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 2018, che ha affrontato il tema, e ne critica i contenuti, proponendo una ricostruzione diversa del rapporto fra Codice del Terzo settore e Codice dei contratti pubblici, improntata ad una lettura “costituzionale” del ruolo degli enti del Terzo settore.
Abstract [En]: After Third Sector reform (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), it raises the question about the coordination between Third Sector Code – especially in the part dedicated to the relationship between Third Sector Organizations (TSO) and Public administrations – and Public Contract Code, particularly on the immigration field. This paper, after a brief explanation of the essential contents of the Third Sector Reform, examines the opinion of the Italian Council of State n. 2052/2018 (delivered on this question) and criticizes its arguments, proposing a different point of view inspired by a constitutional approach to the TSO role.
Sommario: 1. L’antefatto. Immigrazione, Codice dei contratti pubblici e Codice del Terzo settore; 2. La riforma del Terzo settore: gli enti del Terzo settore, attività di interesse generale e norme di favore; 3. Il nuovo paradigma relazionale fra P.A. e terzo settore: la sussidiarietà orizzontale in azione; 3.1. La co-programmazione; 3.2. La co-progettazione; 3.3. L’accreditamento; 3.4. Le convenzioni; 4. L’avvio della saga. La criticità del coordinamento fra Codice del Terzo settore e Codice dei contratti pubblici. La posizione interpretativa del Consiglio di Stato; 5. L’ulteriore stop alle linee guida ANAC. Le iniziative regionali di “reazione”: verso un tessuto connettivo normativo di produzione regionale? 6. Spunti conclusivi. Una questione politica, prima che giuridica.
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