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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR SICILIA, Sentenza n. 385/2020, La tutela della salute quale 'interesse collettivo' limita il diritto al test diagnostico per Covid-19 degli asintomatici.

TAR, Catania Sez. IV^, 27 aprile 2020, n. 385

 

Pres. Iannini, Est. Bruno – Medisan di Mirisciotti F.M. & C. S.a.s., (Avv. Pappalardo) c. Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, (Avv. De Luca)

 

Covid-19 - Emergenza Sanitaria – Politica sanitaria – Scelte Tattiche – Consiglio Superiore di sanità – Documento sui Test diagnostici per asintomatici –– Asintomatici –Rischio di Trasmissione limitato–– Interesse collettivo – Priorità ai sintomatici – Diritto individuale alla salute –  Non è violato

 

Nell’ambito delle scelte “tattiche” di politica Sanitaria che governano questo particolare momento emergenziale, la possibilità di eseguire test per il Covid-19 a favore dei soggetti asintomatici che ne facciano richiesta e che intendano affrontarne il relativo costo va letto alla luce del “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico” del Consiglio Superiore di Sanità ove si è appurato che il rischio di trasmissione in fase asintomatica-prodromica sembra essere basso o molto basso e che l’agente infettivo si trasmette in maniera significativa solamente durante la fase sintomatica, con la conseguenza di ritenere limitato il contributo nella diffusione epidemica apportato da potenziali casi asintomatici.

Peraltro la Circolare del Ministero della Salute n. 11715 del 3 aprile 2020 ha indicato come la rapida evoluzione epidemiologica della pandemia potrebbe limitare la disponibilità di test diagnostici, anche in ragione della carenza dei reagenti necessari, imponendo l’individuazione di priorità nell’esecuzione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici, ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici, ai pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza e al personale sanitario o delle RSA esposto a maggiori rischi.

Le citate disposizioni operative, provenienti da qualificati organismi sanitari e frutto della valutazione dell’ampiezza e della virulenza dell’epidemia e degli strumenti disponibili per fronteggiarla, non risultano in contrasto con l’art. 32 Cost. che tutela la salute non solo come “diritto dell’individuo”, ma anche come “interesse della collettività”.

 

L.M.P.



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