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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 157/2020, Legittime le norme in materia di armonizzazione che dettano un regime contabile speciale per gli enti del SSN alla luce delle finalità che essi perseguono

Legittime le norme in materia di armonizzazione che dettano un regime contabile speciale per gli enti del SSN alla luce delle finalità che essi perseguono: è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio 

 

Programmazione sanitaria, finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e piani di rientro 

 

Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n. 157 

 

Pres. Cartabia, Est. Carosi – Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Campania 

 

controllo del bilancio – azienda sanitaria locale – controllo di legittimità regolarità – armonizzazione dei sistemi contabili – d. lgs. 118 del 2011 – violazione – art. 81 e 97, primo e secondo comma, Cost. – patrimonio netto – contributi in conto investimento – sterilizzazione – ammortamento – contabilità enti del ssn – deroga al regime contabile civilistico – livelli essenziali di assistenza – leale collaborazione – indefettibile erogazione – contabilità analitica – non fondatezza  

La sezione di controllo contabile della Regione Campania ha impugnato, nel corso della verifica svolta sui bilanci dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta, una disposizione della normativa del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle istituzioni territoriali – l’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 – che ammette, per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), un regime derogatorio dell’ammortamento pluriennale rispetto alla ordinaria disciplina civilistica, che è rappresentata dagli artt. 2426 e seguenti del Codice civile.

La disciplina del 2011 permette di contabilizzare tale componente come un elemento del patrimonio netto: l’incostituzionalità deriverebbe dall’«inconciliabilità logica di tale doppia parallela scelta tecnica che renderebbe insanabilmente non veritiero il valore del patrimonio netto finale, inteso come saldo capace di misurare gli equilibri effettivi di bilancio e i doveri di bilancio conseguenti, sia per l’ente del Servizio sanitario nazionale».

La Corte costituzionale precisa che il sindacato sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, nonché la parifica dei rendiconti regionali, rientra in quel complesso di controlli di legittimità-regolarità, rispetto ai quali è poi riconosciuta ai soggetti controllati di tutelarsi in sede giurisdizionale. Perciò, sebbene l’attività delle sezioni regionali non sia un procedimento giurisdizionale in senso stretto, tuttavia essa «è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo» (sent. n. 181 del 2015).

Il regime contabile speciale e analitico previsto per gli enti del SSN è legittimo in quanto la sua finalità «prevalente è quella di assicurare le prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni qualitative e quantitative».

Il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione con riguardo alla concreta garanzia dei LEA impone che «spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di essa, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale», impegnando le Regioni a collaborare nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria (sentenza n. 169 del 2017).

Così, «mentre di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello delle prestazioni attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa» (sentenza n. 62 del 2020). 

 

M.B. 



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