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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Agrigento, Sentenza n. 466/2020, Il danno da disorganizzazione della struttura sanitaria

Il danno da disorganizzazione della struttura sanitaria

 

Tribunale di Agrigento, sez. Civile, r.g.n. 3995/2016, Sentenza n. 466/2020

 

Giudice Ragusa B., C.M. [omissis] c. Azienda Ospedaliera [omissis]

 

Ritardo diagnostico – malfunzionamento apparecchiatura diagnostica – disorganizzazione – responsabilità - struttura sanitaria – sussiste.

Difetto di efficienza – malfunzionamento apparecchiatura diagnostica – custodia – inadempimento – struttura sanitaria – sussiste.

 

Per i rapporti giuridici sorti prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco (2017), con cui è stato sancito il superamento dell’orientamento della natura contrattuale della responsabilità del sanitario, vale il principio secondo cui l’attore (paziente danneggiato) si limita a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza della patologia, gravando invece sul medico (debitore) la prova che il danno (inadempimento) non vi è stato o non è stato eziologicamente rilevante.

Si configura invece una responsabilità autonoma della struttura sanitaria, laddove il danno non sia imputabile alla condotta dei sanitari ma risulti causalmente ricollegabile all’inadempimento delle prestazioni facenti carico alla prima.

In particolare, sussiste la responsabilità della struttura in caso di c.d. “ritardo diagnostico” ove l’evento dannoso sia riconducibile ad un fenomeno di disorganizzazione dell’ospedale, ossia in caso di danno che non si sarebbe verificato se non ci fosse stato un difetto di efficienza della struttura sanitaria medesima. Il mancato funzionamento o il malfunzionamento dell’apparecchiatura diagnostica è fonte di responsabilità della struttura su cui grava un obbligo di custodia nonché l’onere di provare la corretta operatività dei macchinari.

S.M.S.



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