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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR Sentenza n. 11911/2020, Sono illegittimi i provvedimenti con cui la Regione Lazio ha inteso affidare ai medici di medicina generale compiti di assistenza domiciliare ai malati Covid spettanti ex lege unicamente alle USCAR

Sono illegittimi i provvedimenti con cui la Regione Lazio ha inteso affidare ai medici di medicina generale compiti di assistenza domiciliare ai malati Covid spettanti ex lege unicamente alle USCAR

TAR Lazio, Roma, 16 novembre 2020, n. 11911

 

Pres. R. Savoia - Est. D. Trebastoni – Sindacato dei medici italiani (avv.ti S. Tarulli, A. Saraceno) c. Regione Lazio (avv. G. Allocca) e nei confronti di Inmi Lazzaro Spallanzani I.R.C.C.S, Azienda Usl Roma 3 (non costituiti in giudizio)

 

Regione Lazio – SSR – Funzioni di assistenza domiciliare ai pazienti Covid ai MMG – Illegittimità.

 

MMG – assistenza domicliare ordinaria – istituzione unità speciali – gestione domiciliare pazienti Covid – USCAR.

 

Il TAR ha affermato che è illegittima la scelta della Regione Lazio di affidare ai medici di medicina generale (di seguito anche solo MMG) funzioni di assistenza domiciliare ai pazienti Covid che dovrebbe spettare ex lege (d.l. n. 14/2020 ed art. 4 bis d.l. n. 18/2020) unicamente alle Unità Speciali di Continuità assistenziale, istituite dal “legislatore nazionale d’urgenza” proprio a questo scopo. Contrariamente, i MMG risulterebbero gravati di compiti del tutto avulsi dal loro ruolo al SSR che è quello di prestare l’assistenza ordinaria ai tanti pazienti non Covid, molti dei quali affetti da patologie anche gravi.

 

A detta del TAR, il “legislatore d’urgenza” ha inteso prevedere che i MMG potessero proseguire nell’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid. Ciò sarebbe evidenziato dall’art 8, comma 1, del d.l. n. 14/2020, che prevede che «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (…)». Nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, tale disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid).

 

A.C.



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