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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10933/2020, È illegittimo il divieto per le strutture sanitarie non ricomprese nella rete CoroNET di effettuare tamponi nasofaringei e/o orofaringei per la diagnosi di laboratorio del virus SARS- COV-2

È illegittimo il divieto per le strutture sanitarie non ricomprese nella rete CoroNET – ma comunque autorizzate come Laboratorio analisi e specializzate in criogenetica e biologia molecolare – di effettuare tamponi nasofaringei e/o orofaringei per la diagnosi di laboratorio del virus SARS- COV-2

 

TAR Lazio, Roma, 26 ottobre 2020, n. 10933

 

Pres. e Est. R. Savoia – Artemisia S.p.A. (avv. Sofia Nacchia) c. Regione Lazio (avv. G. Allocca) e l’intervento di Codacons (avv.ti G. Giuliano, C. Rienzi).

 

Rete CoroNET – Regione Lazio – Strutture sanitarie non ricomprese nella rete CoroNET – Divieto di effettuare test molecolari per l’individuazione del virus SARS-COV-2 – Illegittimità.

Strutture sanitarie non ricomprese nella rete CoroNET – Divieto di effettuare test molecolari per l’individuazione del virus SARS-COV-2 – Violazione artt. 32 e 41 Cost. – Coordinamento sistema sanitario nazionale – Necessità.

 

Interesse nazionale alla massimizzazione delle verifiche – individuazione campioni positivi – coordinamento sistema sanitario nazionale – interesse pubblico prevalente –tracciamento – aumento dei soggetti competenti ad effettuare i test molecolari – Ammissibilità.

 

Il TAR ha affermato che è illegittimo il divieto – imposto dalla Regione Lazio (ordinanza del 6.3.2020 e nota dell’8.4.2020) – per le strutture sanitarie non ricomprese nella rete CoroNET, ma comunque autorizzate come Laboratorio analisi e specializzate in criogenetica e biologia molecolare, di effettuare tamponi nasofaringei e/o orofaringei per la diagnosi di laboratorio del virus SARS- COV-2.

In particolare, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 32 e 41 Cost. nonché dei principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza, sostenendo che i provvedimenti regionali in questione, che limitavano lo svolgimento degli esami molecolari per la ricerca del suddetto virus, contrastavano “con la struttura dell’intero impianto del sistema sanitario che, invece, è fondato sul principio cardine del diritto alla salute declinato mediante la libertà di scelta delle cure e del soggetto che le presta”. A detta della Regione, l’istituzione del sistema CoroNET “ha l’indubbio pregio di garantire un sistema in cui vengono centralizzati in un circuito omogeneo e di elevato valore scientifico la raccolta degli esiti”, la ripetizione, la tracciatura, la comunicazione unitaria ad enti nazionali e internazionali. In tale quadro, tenuto conto del fatto che il sistema CoroNET ha aumentato in modo esponenziale il numero dei test e ha altresì ridotto (fino a due giorni) il tempo occorrente per il test, preso poi in considerazione il trend dei contagi decrescente della Regione Lazio, non vi sarebbero argomenti a favore della tesi per cui la rete CoroNET non sarebbe idonea a soddisfare il bisogno di effettuare test molecolari senza il contributo del privato che, dunque, non sarebbe di “decisiva utilità”.

 

A detta del TAR, gli assunti della Regione sarebbero smentiti alla luce dell’attuale situazione epidemica ed epidemiologica, dal momento che si sta assistendo ad una impennata dei contagi. In tale contesto, se l’interesse nazionale è quello di massimizzare il numero delle verifiche al fine di procedere al tracciamento, l’estensione dei soggetti in grado di effettuare tali verifiche risponde proprio a tal fine. Dal momento che poi la Regione non ha mai affermato l’inidoneità tecnica della ricorrente ad effettuare i test in questione, non vi sarebbe alcuna ragione sanitaria per cui lo svolgimento degli esami molecolari non possa essere svolto da più soggetti possibili, specie se questi vengono effettuati senza oneri per le finanze pubbliche. Sarebbe poi anche fatta salva l’esigenza di coordinamento legata all’individuazione di eventuali campioni positivi dal momento che gli operatori privati hanno l’obbligo di trasmettere alle autorità pubbliche competenti la loro eventuale individuazione, usando i moduli individuati dall’ordinanza regionale del 17.3.2020.

 

A.C.



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