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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6371/2020, Il provvedimento di diniego pronunciato a fronte di un’istanza per la prosecuzione di cure all’estero rientra nella giurisdizione del g.a.

Il provvedimento di diniego pronunciato a fronte di un’istanza per la prosecuzione di cure all’estero rientra nella giurisdizione del g.a.

 

Cons. Stato., sez. III, 21 ottobre 2020, n. 6371

 

Pres. F. Frattini, Est. G. Veltri - Testa Floriana a mezzo dei propri rappresentanti, Sigg.ri Giancarlo Simonetti, Fabrizio Simonetti, (avv.to Fernando Petrivelli). c. Azienda Usl Toscana Nord Ovest, (avv.ti Serena Spizzamiglio, Silvia Carli) e AOUP, (avv.ti Carla Fiaschi, Gloria Lazzeri).

 

Riparto di giurisdizione - Richiesta di proseguire all’estero le cure - Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Rapporto paritetico senza comparazione tra interesse pubblico e privato – giurisdizione del giudice amministrativo – declinata.

 

Discrezionalità decisionale – Duplice apprezzamento della P.A - Potestà programmatoria – Bilanciamento dell’interesse del cittadino con quello pubblico – Nei casi di rifiuto della P.A della prestazione sanitaria richiesta dal privato – Esercizio di un potere autoritativo all’esito di un procedimento iniziato a istanza di parte – Giurisdizione è del giudice amministrativo.

 

Situazioni giuridiche soggettive rilevanti per il riparto di giurisdizione – Diritto soggettivo - Interesse pubblico – Interesse legittimo – Diritti Fondamentali - Teoria dell’indegradabilità – Diritti fondamentali inaffievolibili – Bene della vita – Interesse legittimo quale interesse occasionalmente protetto – Dimensione sostanziale dell’interesse legittimo.

 

Il carattere fondamentale della situazione giuridica fatta valere non è idonea a giustificare una deroga alla regola di riparto - La P.A agisce nell’esercizio di un potere previsto a conformazione di una data situazione giuridica - Diritti soggettivi e interessi legittimi convivono – Interesse sostanziale è protetto nella vita di relazione - Previsione di un potere pubblico che ne assicuri la compatibilità rispetto agli interessi della collettività – Assenza di discrezionalità amministrativa non riduce il potere ad un’obbligazione civilistica.

 

La P.A esercita una funzione di verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge – Giurisdizione del Giudice amministrativo – è riconosciuta.

La pronuncia afferma che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità di un rigetto - da parte dell’azienda ospedaliera italiana di riferimento - della richiesta di proseguire all’estero le cure di cui la ricorrente necessitava. L’istante impugnava il diniego lamentando la violazione del diritto a beneficiare di trattamenti di alta specialità all’estero, necessari in quanto l’azienda ospedaliera italiana di riferimento si trovava in uno stato di carenza di strumentazione adeguata necessaria ad assicurare le cure richieste. Il TAR declinava la giurisdizione del giudice amministrativo sostenendo che nel caso di specie, fosse dirimente la circostanza che la controversia non riguardasse l’organizzazione del servizio sanitario, ma fosse attinente ad un rapporto tra il richiedente l’autorizzazione ad effettuare cure all’estero e l’Amministrazione; in altri termini, un rapporto di utenza che già  l’art. 33, comma 2, lett. e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, escludeva dall’ambito della giurisdizione esclusiva. Secondo il primo giudice, si trattava di un rapporto paritetico senza alcuna comparazione dell’interesse pubblico con quello privato.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, contrariamente a quanto rilevato dal TAR, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che, come rilevato dall’appellante, l’autorità amministrativa, quando riceve una richiesta di cure all’estero, esercita una discrezionalità decisionale che consegue a due apprezzamenti diversi, uno tecnico e l’altro tipicamente amministrativo. Quest’ultimo è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale, nell’esercizio della propria potestà programmatoria,  è chiamata a bilanciare l’interesse del cittadino con quello pubblico. L’appellante ha voluto mettere in evidenza il fatto che, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che la giurisdizione del giudice amministrativo sussista in tutti i casi in cui la P.A rifiuti la prestazione sanitaria richiesta dal privato mediante l’esercizio di un potere autoritativo e all’esito di un procedimento iniziato a istanza di parte. (ex multis, Cons. St. sez. III 5861/2018, Cons. St. sez. III 1320/2014, Cons. St. sez. III 19/2014, Cons. St. sez. III 4460/2014, Cons. St. sez. III 1989/2013). 

Il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per il riparto di giurisdizione, ha ricordato che la teoria dell’indegradabilità ad interessi legittimi dei diritti fondamentali protetti dalla Costituzione non fosse più sostenibile e condivisibile dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 80/1998, come modificato dalla L. 205/2000. La teoria dei diritti che non degradano, e fra questi quella dei diritti fondamentali “inaffievolibili”, rilevava esclusivamente per dare tutela effettiva al “bene della vita”, in una fase storica, sottolinea il Collegio, in cui “la posizione di semplice interesse legittimo non era sufficiente a cagione delle limitazioni che caratterizzavano il processo amministrativo da una parte, e per la stessa connotazione dell’interesse legittimo quale interesse non direttamente protetto dall’ordinamento dall’altra”. Tuttavia, dopo la nota sentenza delle SS.UU. n. 500/99 è incontrovertibile “la dimensione sostanziale” dell’interesse legittimo, definito come interesse in ordine ad un bene della vita meritevole di protezione come nel caso del diritto soggettivo toccato dall’esercizio del potere.

Il Collegio ha voluto ribadire l’inidoneità del carattere fondamentale della situazione giuridica fatta valere, a giustificare una deroga alla regola di riparto che vede il giudice amministrativo titolare della giurisdizione ove l’amministrazione agisca nell’esercizio di un potere previsto dalla legge a conformazione di quella situazione giuridica. In particolare, ha voluto precisare che “non c’ nella dinamica delle posizioni giuridiche alcun fenomeno di degradazione: diritti soggettivi e interessi legittimi piuttosto convivono tutte le volte in cui l’interesse sostanziale di cui la persona  titolare  protetto nella vita di relazione e al contempo il suo godimento  conformato dalla legge attraverso la previsione di un potere pubblico che ne assicuri la compatibilità rispetto agli interessi della collettività”. Inoltre, il Collegio ha escluso che il carattere vincolato dell’azione amministrativa possa implicare il corollario della natura “paritetica” dei relativi atti e la conseguente giurisdizione ordinaria, ritenendo che l’assenza di discrezionalit amministrativa non riduce il potere ad un’obbligazione civilistica, poich l’amministrazione esercita in questi casi una funzione di verifica, o meglio, accertamento tecnico dei presupposti previsti dalla legge, essendo incaricata della cura di interessi pubblici generali che esulano dalla propria sfera patrimoniale.

In ragione di ciò, la Sezione ha ritenuto che la fattispecie in esame non possa determinare, neanche per quest’ultimo motivo, la sottrazione alla giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria.

B.G.



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