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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4634/2020, Il Consiglio di Stato afferma che sussiste in ogni caso l’incompatibilità tra lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato e la qualità di socio di una società titolare di farmacia

Il Consiglio di Stato afferma che sussiste in ogni caso l’incompatibilità tra lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato e la qualità di socio di una società titolare di farmacia costituita a seguito del concorso straordinario di cui all’art. 11 del d. l. n. 1 del 2012 e per i tre anni successivi

 

Cons. Stato, Sez. III, 20 aprile 2020, n. 4634

 

Pres. R. Garofoli - Est. S. Santoleri - Farmacia N.C. (Avv.ti Gianluca M. Esposito e Valeria Ciervo) c/ Roma Capitale (Avv. Fiammetta Lorenzetti) e intervento ad opponendum della Regione Lazio (Avv. Elisa Caprio)

 

Farmacia - Società titolare - Concorso straordinario - Disciplina speciale - Partecipazione in forma associata - Rapporto di lavoro pubblico - Incompatibilità - Sussiste in ogni caso

 

La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato attiene all’incompatibilità tra la qualità di socio di una società titolare di farmacia e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze pubbliche (nel caso di specie si trattava di una docente universitaria).

Nel caso de quo due farmaciste avevano partecipato al concorso straordinario per il conseguimento della titolarità di farmacie celebratosi dopo l’entrata in vigore del d. l. n. 1 del 2012. Una delle due al momento dell’accettazione della sede aveva affermato che non sussistevano incompatibilità ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 362 del 1991. Le due farmaciste avevano costituito una Società in accomandita semplice, nella quale la professoressa universitaria aveva assunto la qualità di socia accomandante, come tale estranea alla gestione diretta della società.

La sentenza in commento afferma che tale incompatibilità sussiste in considerazione della specificità della fattispecie.

L’art. 11, comma 7, del d. l. n. 1 del 2012 stabilisce che “Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. […] Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”.

Il Consiglio di Stato sottolinea che i farmacisti possono concorrere in forma associata “per la gestione” della farmacia: “la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni”. Di conseguenza, se per la generalità delle società titolari di farmacia vale quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 11 del 2020 (v. in questo Osservatorio, giugno 2020), e cioè che le incompatibilità non valgono per i soci che non hanno alcuna ingerenza nella gestione della società, ciò non può valere per le società formate a seguito del concorso straordinario in parola e per i tre anni successivi (periodo nel quale la legge impone la “gestione associata”).

P.C.



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