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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR Sentenza n. 2020/2019, Sull’inerzia del Comune e della Regione nel provvedere sull'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria

Sull’inerzia del Comune e della Regione nel provvedere sull’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria

 

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 25 novembre 1019, 2020

 

Pres. G. Iannini, Est. A. Levato - Centro di Riabilitazione ANMIC (avv. C. Parise) c. Comune di Crotone (avv. V. Sitra), Commissario ad acta Piano di rientro ai disavanzi sanitari della Regione Calabria (Avvoctarua Distrettuale dello Stato di Catanzaro), ASP di Crotone (n.c.), Regione Calabria (n.c.).

 

Realizzazione/ampliamento di una struttura sanitaria - Autorizzazione – Competenza del Comune.

 

Preliminare verifica regionale di compatibilità - Atto infraprocedimentale - Natura obbligatoria e vincolante.

 

Regione silente – Comune non provvede - Ricorso avverso il silenzio inadempimento – Ammissibile.

 

Regione silente – Silenzio assenso endoprocedimentale (cd. orizzonatale) – Non si applica.

 

Gestione emergenziale – Attuazione del piano di rientro dal disavanzo - Poteri sostitutivi del Commissario – Commissario silente – Ricorso avverso il s.i. - Legittimazione passiva della Regione – Carente.

 

La sentenza afferma che il provvedimento definitivo di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria o al suo ampliamento è di competenza del Comune, titolare della funzione autorizzatoria in materia edilizia.

 

Essa precisa, altresì, che la preliminare verifica di compatibilità del progetto rispetto alle linee programmatiche regionali (operata dalla Regione nell’ambito del procedimento complesso gestito dal Comune) è atto infraprocedimentale, di natura obbligatoria e vincolante.

 

Poste queste premesse, il TAR rileva che qualora la Regione tenuta a rendere la suddetta verifica resti silente e il Comune, consequenzialmente, non provveda sulla domanda dell’amministrato, l’istante ben può esperire il ricorso avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., per chiedere e ottenere la condanna delle amministrazioni coinvolte ad adottare gli atti di propria competenza.

 

Indirettamente, la sentenza disconosce, dunque, che, in siffatti casi, possa applicarsi l’istituto del silenzio assenso endoprocedimentale (cd. orizzonatale) tra pubbliche amministrazioni.

 

Nel caso di specie, la sentenza dichiara la carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria, precisando che, a fronte della gestione emergenziale oggi vigente, caratterizzata dai poteri sostitutivi del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo, alla stessa resta precluso in via temporanea l’esercizio delle funzioni di amministrazione delle procedure attinenti alle competenze sanitarie, le quali sono assegnate in via sostituiva all’organo commissariale. La sentenza ordinatoria, dunque, è rivolta nei confronti del Comune e del Commissario ad acta. Più in particolare, il Commissario ad acta, titolare in via sostitutiva e temporanea delle suddette funzioni di amministrazione, non aveva proceduto all’approvazione (necessaria per rendere il dovuto parere di compatibilità) del documento finale del fabbisogno dell’ASP di Crotone: il TAR condanna dunque il Commissario ad adoperarsi per la verifica del fabbisogno, nonché per la successiva valutazione della compatibilità della domanda di cui all’art. 8-ter, onde consentire l’adozione del provvedimento autorizzatorio finale di competenza del Comune (che pure viene condannato a chiudere il procedimento su istanza di parte, una volta che saranno trascorsi 30 giorni da quando sarà stata effettuata la suddetta valutazione dal Commissario).

 

N.P.



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