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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR MARCHE, Sentenza n. 520/2020, Modifica da parte delle Regioni di tariffe delle prestazioni LEA e introduzione di 'pacchetti'

Modifica da parte delle Regioni di tariffe delle prestazioni LEA e introduzione di “pacchetti”

 

TAR Marche, sez. I, 15 settembre 2020, n. 520

 

Pr. S. Conti, Rel. Est. G. Ruiu – Fisiosport S.r.l. (Avv.ti Aldo Valentini, Gianluca Saccomandi) c. Regione Marche (Avv. Laura Simoncini) e nei confronti di Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche (Avv. Marisa Barattini)

 

Modifica delle tariffe e accorpamento di prestazione LEA – legittimità del provvedimento regionale di modifica delle tariffe – legittimità dell’accorpamento in “pacchetti” di prestazioni di medicina sportiva – potere delle regioni di determinazione delle tariffe – infondatezza

 

La normativa vigente in materia di LEA non osta all’accorpamento in “pacchetti” di prestazioni di medicina sportiva e di altre branche prestazionali da parte delle Regioni, anche se le stesse rientrino parzialmente nei livelli essenziali di assistenza.

È dunque legittimo il provvedimento con il quale la Regione Marche ha modificato le tariffe delle prestazioni LEA relative alla Medicina dello Sport, introducendo pacchetti di prestazioni inerenti all’attività di certificazione per l’idoneità agli sport agonistici ed inserendovi attività ed esami in precedenza distinti ed autonomi.

Sono altresì legittime le relative modificazioni tariffarie in quanto è facoltà delle Regioni superare le tariffe massime stabilite con decreto del Ministero della Salute. In tal caso, tuttavia, i relativi costi, per la parte superiore a quella definita come massima dallo Stato, rimangono a carico del bilancio regionale, fatta salva la remuneratività delle modifiche effettuate.

Del resto, l’accorpamento delle prestazioni dirette al rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva, con le relative modifiche delle tariffe, è pratica comune delle Regioni, e le tariffe stabilite con il provvedimento impugnato sono sovrapponibili a quelle di altri enti territoriali.

Da ultimo è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge della Regione Marche n. 21 del 2016 nella parte in cui affiderebbe esclusivamente alla Giunta regionale il potere regolamentare di determinare le tariffe. Il vigente riparto di competenza in materia sanitaria, infatti, riserva un ruolo fondamentale delle Regioni nel determinare le tariffe nei limiti dei massimi stabiliti a livello centrale.

                                                                                                                                                         G.B.



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