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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 217/2020, Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro per disavanzo sanitario la leale collaborazione viaggia a doppio senso

Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro per disavanzo sanitario la leale collaborazione viaggia a doppio senso: illegittime le norme regionali adottate senza il doveroso coinvolgimento del Commissario ad acta

 

Corte cost., sent. 23 settembre 2020, n. 217

 

Pres. Morelli, Est. De Pretis – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Lazio

 

Clausole di salvaguardia – inidonee – Carattere vincolante per la regione – piano di rientro – oggetto rientrante nella programmazione del piano di rientro – competenze del commissario ad acta – palese violazione – principio di leale collaborazione – art. 120 Cost. – evidente contrasto – puntuale autorizzazione di spesa – lesione del dovere di leale collaborazione – illegittimità costituzionale

 

Controlli – prestazioni rese da soggetti privati – ricalcolo remunerazione – sanzioni – pagamento in misura ridotta – decreto del commissario ad acta – norma regionale censurata – riduzione maggiore – decreto del commissario – oggetto sottratto all’autonomia regionale – contrasto – norma impugnata – competenze del commissario – violazione principio di leale collaborazione – art. 120 Cost. – illegittimità costituzionale

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato – fra agli altri – gli artt. 4, comma 25 e 9, della legge Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 18 (Legge di Stabilità regionale 2019) per violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., nonché con il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.. La norma impugnata dispone un’autorizzazione di spesa per 500.000 euro in tre anni (2019-2021) per la costruzione di una struttura sanitaria emergenziale nel Comune di Anagni

La scelta di realizzare un hub per l’emergenza sanitaria nel Comune di Anagni rientra nelle competenze del commissario ad acta. La disposizione impugnata introduce una clausola di salvaguardia che limita l’applicazione delle misure introdotte «in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario […] e con le funzioni del Commissario ad acta».

«Il principio di leale collaborazione, che deve sempre «governare i rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi» (sentenza n. 242 del 1997), non si attenua infatti nel contesto della relazione che si instaura fra Stato e regione quando il primo esercita i suoi poteri sostitutivi nei confronti della seconda. Anzi, come suggerisce il testo costituzionale, il principio è affermato all’art. 120, secondo comma, proprio in relazione all’esercizio del potere sostitutivo statale, che chiaramente attiva una relazione complessa tra Stato e regioni, nell’ambito della quale un potere tipicamente statale interseca competenze regionali (nel caso di specie, le materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute: sentenza n. 247 del 2019). E sebbene l’art. 120, secondo comma, Cost. richiami la leale collaborazione come limite del potere sostitutivo statale […] è implicito nella stessa natura relazionale del principio che esso debba essere rispettato anche da parte della regione. Esso si traduce infatti in concreto in doveri e aspettative – di informazione, di previsione di strumenti di raccordo e, in generale, di comportamenti realmente collaborativi, corretti e non ostruzionistici, in definitiva, appunto, leali – che non possono che essere reciproci».

La Corte ha così ribadito che «una legge regionale che, come quella in esame, interviene direttamente su un oggetto rientrante nella programmazione del piano di rientro e nelle competenze del commissario risulta assunta in palese violazione del principio di leale collaborazione, il quale esige che la regione non interferisca con lo svolgimento delle funzioni del commissario e non ostacoli il perseguimento degli obiettivi del piano di rientro.

In questo contesto, la previsione formale di una clausola di salvaguardia in evidente contrasto con la puntuale autorizzazione di spesa disposta con la stessa norma finisce per avvalorare, con la sua ambiguità, la lesione del dovere di leale collaborazione, poiché nello stesso momento in cui ha adottato la norma impugnata la Regione Lazio era in grado di valutare la conformità dell’autorizzazione di spesa rispetto al piano, e l’esito della sua valutazione avrebbe dovuto condurla a decidere correttamente per l’omissione della clausola ovvero per la rinuncia alla spesa».

 

La seconda norma impugnata (art. 9, l. r. Lazio n. 18 del 2018) riguarda l’ambito dei controlli sulle prestazioni sanitarie rese dai soggetti privati. L’esito negativo di tali controlli implica due conseguenze (salva la possibile interruzione del rapporto con la struttura privata): il ricalcolo della remunerazione spettante e la sanzione, la cui determinazione è affidata alle regioni. La norma impugnata ha previsto una riduzione di sanzione maggiore di quella stabilita dal Commissario ad acta (rispettivamente, 2/3 e 1/3).

La Corte costituzionale ha riconosciuto anche in questo caso la norma impugnata «interviene su un oggetto sottratto all’autonomia regionale, sovrapponendosi con le competenze del commissario, alle quali va ricondotta, […] la materia oggetto dell’art. 9, comma 2, impugnato. […] Dall’accertato contrasto tra la norma impugnata e le competenze del commissario consegue la violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., per le ragioni già esposte con riferimento al primo motivo di doglianza».

 

M.B.



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