Abstract [It]: Il saggio affronta il tema del primo impiego di due strumenti introdotti nel nostro ordinamento dalla l. n. 131 del 2003 (cd. Legge La Loggia) che in casi estremi attribuiscono allo Stato centrale delle prerogative rafforzate: la sospensiva di una legge in sede di giudizio di legittimità costituzionale e il potere sostitutivo nei confronti di un atto normativo. I due strumenti, già astrattamente impiegabili da un ventennio, hanno trovato una loro prima applicazione a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro nel contesto della gestione della crisi pandemica da Covid-19, quando le esigenze di una gestione unitaria sono emerse in tutta la loro necessità. Anche alla luce della sentenza n. 37 del 2021, che ha seguito la sospensiva, tale tendenza è stata confermata, avendo risolto un conflitto di competenze fra stato e regioni tramite l’individuazione di un titolo competenziale statale esclusivo quale la profilassi internazionale. La situazione di incompiutezza del nostro regionalismo, dal punto di vista dell’assenza di una clausola di supremazia che, a talune condizioni, garantisca una gestione unitaria di interessi infrazionabili, potrebbe lasciare presagire che queste due novità possano trovare un seguito formalmente o sostanzialmente analogo.
Abstract [En]: The essay deals with the very first application of two instruments, provided by law n. 131/2003 (the so called “Legge La Loggia”), attributing strengthened prerogatives to central State: legislative abeyance in judicial review and substitutive power in law making. Unused for almost twenty years, these tools have been both used, for the first time, over the past few months in the Covid-19 pandemic crisis, when the need for unitary policy strongly came out. Such trend has been confirmed by sentence 37/2021, the one following the abeyance, where a conflict of competence between the State and the Regions have been settled through a State exclusive competence as international prophylaxis. Facing the absence of a supremacy clause able to guarantee unitary policy for indivisible interests, it is probably predictable that, in the incomplete Italian regionalism, those two innovations will have a formally or substantially similar sequel.
Parole chiave: Stato; regioni; potere sostitutivo legislativo; sospensiva in sede di giudizio di legittimità costituzionale; clausola di supremazia; profilassi internazionale; interesse nazionale
Keywords: State; Regions; substitutive power in law making; legislative abeyance in judicial review; supremacy clause; international prophylaxis; national interest
Sommario: 1. Due novità importanti, nel contesto di un regionalismo incerto. 2. Il potere sostitutivo dello Stato nei confronti della Regione Puglia: il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86. 3. L’applicazione dell’istituto della sospensiva di una legge regionale da parte della Corte costituzionale: l’ordinanza n. 4 del 2021. 4. Considerazioni tendenziali e (in parte) primaverili, anche alla luce della sentenza n. 37 del 2021.
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