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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Roma, Sentenza n. 332/2021, Nei confronti degli infermieri impiegati presso le sale di Emodinamica del Policlinico Umberto I deve essere ripristinata l’indennità prevista dall’art. 44, co, 6, lett b) ccnl 1994-1996

Professioni sanitarie

 

Trib. Roma, sez. Lav, 18 gennaio 2021, n. 332/2021

 

Giudice Dott.ssa Daniela Bracci – G. G., (Avv.ti Luca Maria Petrone e Francesca Cernuto). c. A.O.U. Policlinico Umberto I (Avv. Paola Pezzali)

 

Comparto sanità – Servizi prestati nelle sale operatorie e nelle terapie intensive e sub intensive – Indennità infermieristica ex art. 44 comma 6 ccnl 1994 –Assimilazione da parte dell’Azienda della sala Emodinamica alle sale operatorie e terapie intensive e sub intensive – Indennità infermieristica a personale operante nella sala Emodinamica -  Spetta

La pronuncia afferma che nei confronti degli infermieri impiegati presso le sale di Emodinamica del DAI Cardio Toracico Vascolare dell’AOU Policlinico Umberto I debba essere ripristinata l’indennità prevista dall’art. 44, co, 6, lett b) ccnl 1994-1996 del personale del Comparto Sanità per ogni giornata di effettivo servizio prestato presso terapie intensive e sale operatorie, terapie sub intensive, servizi di nefrologia e dialisi, nonché servizi di malattie infettive e pacificamente erogata fino al 2015. Tale indennità è stata riformulata in maniera analoga a quanto previsto dal suddetto art. 44 anche dall’art. 86, comma 6, ccnl 2016-2018 del personale del Comparto Sanità per i servizi individuati ai punti a) b) e c) dell’art. 86 citato, ovvero in quei reparti che erano stati riconosciuti, all’esito del confronto con le Regioni, come aventi le medesime caratteristiche dei predetti servizi. Conclude il Tribunale affermando come sia pacifico che per diversi anni, fino al 2015, l’Amministrazione ha erogato l’indennità ex art. 44, co. 6, ccnl 1994-1997 agli infermieri impiegati presso le sale di Emodinamica, assimilando quest’ultima alle sale operatorie o alle terapie intensive o sub intensive. Per tali ragioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima l’intervenuta interruzione dell’erogazione dell’indennità di cui trattasi, essendo incontroverso l’applicabilità al rapporto de quo del ccnl 1994-1997 e del ccnl 2016-2018.

L.M.P.



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