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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 29469/2020, Sul consenso all’emotrasfusione di un paziente Testimone di Geova

Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre 2020, n. 29469

 

Omissis

Consenso informato – Testimone di Geova – Autodeterminazione del paziente – Consenso a effettuare trattamento – Dichiarazione di contrarietà all’emotrasfusione - Emotrasfusione dovuta in conseguenza del trattamento consentito - Diritto di rifiutare emotrasfusione – Sussiste.

 

Diritto a rifiutare le cure mediche – Manifestazione generica di dissenso – Non bastevole.

 

Imprevisto e imprevedibile peggioramento delle condizioni del paziente - Concorso di circostanze che impediscano di verificare la persistenza del dissenso – Terapia necessaria per salvare la vita del paziente - Diritto/dovere del sanitario di praticare la terapia già rifiutata - Sussiste.

 

La Corte di cassazione afferma che il Testimone di Geova ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione, pur quando abbia prestato il consenso a un diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione. Il principio vale anche quando la dichiarazione sia stata formulata prima del trattamento stesso, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.

Nel caso di specie, una donna Testimone di Geova si sottoponeva a parto con taglio cesareo ed esprimeva la sua contrarietà alla trasfusione di sangue. Tuttavia, a seguito della conseguente considerevole emorragia, le veniva comunque somministrata l’emotrasfusione. La paziente agiva dunque in giudizio chiedendo il risarcimento del danno e la restituzione di quanto corrisposto per l’opera professionale eseguita. I giudici di merito rigettavano la domanda dell’attrice che proponeva ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità rilevano che nel caso di specie vengono in gioco una pluralità di principi: quello all’autodeterminazione in materia di trattamento sanitario (artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.) e quello di libertà religiosa (art. 19 Cost.). Principi da cui si trae la regola di giudizio secondo cui il Testimone di Geova ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione, cui corrisponde l’obbligazione negativa in capo al sanitario di non ledere la sfera giuridica del paziente, titolare attivo del rapporto.

La speciale copertura costituzionale fornita dai principi suddetti comporta, quindi, che la dichiarazione anticipata di dissenso all’emotrasfusione, richiesta dall’eventuale emorragia causata dal trattamento sanitario, non possa essere neutralizzata dal consenso prestato a quest’ultimo.

 

Richiamando la propria giurisprudenza, la S.C. ribadisce che il paziente ha sempre diritto a rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte, ed evidenzia altresì che il dissenso alle stesse, per essere valido ed esonerare il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale, non essendo bastevole una manifestazione generica di dissenso formulata ex ante (cioè prima che il paziente sia reso edotto dei rischi annessi al rifiuto delle cure) e in un momento in cui il paziente non si trovava in pericolo di vita.

 

Il Collegio precisa poi che - in forza del combinato disposto dell’art. 32 Cost., dell’art. 9, l. 28 marzo 2001, n. 145 (di ratifica della Convenzione di Oviedo, sui diritti umani e la biomedicina) e dell’art. 40 del codice di deontologia medica - anche in presenza di espresso rifiuto preventivo, non è possibile escludere che il medico, dinanzi a un imprevisto ed imprevedibile peggioramento delle condizioni del paziente e nel concorso di circostanze che impediscano di verificare la persistenza del dissenso, possa ritenere certo o altamente probabile che esso non sia più valido e praticare, di conseguenza, la terapia già rifiutata, qualora la stessa sia indispensabile per salvare la vita del paziente.

 

G.C. – N.P.



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