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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 200/2021, Sulla responsabilità medica in caso di omesso ricovero e mancata sottoposizione ad accertamenti diagnostici

Cass. civ. sez. III, ord. 11 gennaio 2021, n. 200

 

Osmiss (avv. A. Scafa, G. Falconi) c. Azienda USL Teramo (avv. L. Nisii)

 

Pronto Soccorso – Omessa/ritardata diagnosi di aneurisma celebrale – Disattese risultanze della CTU – Motivazione insufficiente.

 

Limitazione della responsabilità del prestatore d’opera ai soli casi di dolo/colpa grave ex art. 2236 c.c. – Non applicabile – Iter argomentativo generico ed ipotetico – Mancato rispetto del principio del contraddittorio.

 

Rifiuto al ricovero opposto dal paziente - Non ha efficacia esimente – Il consiglio di procedere al ricovero dimostra la colpevolezza dei sanitari - Negligenza ed Imprudenza - Sussistono – Cassata con rinvio.

 

La questione sottoposta all’attenzione della S.C. ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti da un paziente all'esito dell'erronea valutazione dei sintomi e della omessa o ritardata diagnosi di un aneurisma cerebrale. Nel caso di specie, il paziente, recatosi in pronto soccorso lamentando cefalee e ipertensione, veniva dimesso senza ulteriori accertamenti diagnostici, subendo il giorno successivo un ricovero d’urgenza a fronte del peggioramento della patologia.

Come rammentato dalla S.C., il giudice, qualora non disponga di cognizioni tecnico-scientifiche idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta, deve far ricorso ad una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova, potendo discostarsi da essa solo dando conto motivatamente degli elementi di valutazione adottati e di quelli probatori utilizzati per addivenire ad una decisione difforme. Di contro, la Corte d’appello, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dal giudice di prime cure, ha disatteso, senza addurre motivazioni sufficienti, le risultanze della CTU, secondo cui i sanitari, con la dovuta diligenza e un'anamnesi corretta, avrebbero dovuto accorgersi della gravità della patologia.

 

Con argomentazioni generiche ed ipotetiche - rileva il giudice di legittimità - la Corte di merito ha affermato che la immediata remissione dei sintomi avrebbe avuto l’effetto di depistare il corretto inquadramento della patologia, rendendo la diagnosi talmente complessa da configurare un errore sanzionabile ed un danno risarcibile solo in caso di colpa grave ex art. 2236 c.c. Precisa altresì che la Corte, pur potendo sollevare d’ufficio la questione relativa alla soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà da parte del prestatore, ha omesso di sollecitare il contraddittorio sul punto, in violazione degli artt. 24, 111 Cost., nonché dell’art. 183, co. 4, c.p.c.

 

Ulteriore profilo oggetto di censura ha riguardato la mancata considerazione in sede di appello dell’acquisizione a processo, in virtù del principio di non contestazione, della prova che i sanitari avessero consigliato al paziente di restare in osservazione in ambiente ospedaliero per eseguire una consulenza neurologica ed una TAC cranio. Sul punto, la S.C. sottolinea che il rifiuto al ricovero opposto dal paziente, anch’egli medico, non ha efficacia esimente della responsabilità dei sanitari – come invece affermato dalla controparte - ma attiene piuttosto al fatto costitutivo della colpevolezza degli stessi, sotto il profilo della negligenza ed imprudenza, in quanto dimostra che il personale medico nutriva quantomeno dei sospetti in ordine alla gravità della patologia.

A fronte delle suddette censure, la motivazione della sentenza impugnata si configura come “meramente apparente (…) e pertanto insussistente”, determinando l’annullamento con rinvio.

 

G.C.



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