Abstract [It]: Nell’ambito della sentenza Association One Voice del marzo 2021, la Corte di Giustizia, chiamata ad interpretare alcune disposizioni della Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, con riguardo all’autorizzazione da parte della autorità francesi della caccia con il vischio, conferma la propria precedente giurisprudenza, cercando anche attraverso l’utilizzo dell’art. 13 TFUE, di garantire un’interpretazione quanto più estensiva possibile delle disposizioni a tutela del benessere degli animali. Conclude, infatti, che l’esigenza nazionale di mantenere in vita usi tradizionali a scopo ricreativo, non può giustificare di per sé, l’utilizzo di un metodo di caccia particolarmente crudele, ricordando che la tutela del benessere degli animali (oltre che naturalmente la tutela ambientale e della biodiversità) possono essere compromessi solo ove ciò strettamente necessario e nel rispetto di rigide condizioni.
Abstract [En]: With its decision Association One Voice judgment of March 2021, the Court of Justice, called upon to interpret several provisions of the Directive on the conservation of wild birds, with regard to the authorization by the French authorities of hunting with using limes, confirms its previous case-law, which aims, through the use of art. 13 TFEU, to ensure the widest possible interpretation of the provisions for the protection of animal welfare. Indeed, it concludes that the national interest to keep traditions for recreational purposes cannot justify the use of a particularly cruel method of capture of birds, pointing out that the protection of animal welfare (as well as the environment and biodiversity) can only be compromised where strictly necessary and in compliance with strict conditions.
Parole chiave: benessere animali; uccelli selvatici, usi tradizionali, articolo 13 TFUE, proporzionalità
Keywords: animal welfare; wild birds; traditions, article 13 TFUE proportionality
Sommario: 1. Premessa. 2. Usi tradizionali v benessere degli animali: la posizione della Corte di giustizia. 3. L’articolo 13 TFUE come strumento di interpretazione evolutiva della normativa sul benessere animale. 4. Conclusioni.
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