
Nel 2002 la Corte Costituzionale (sentenza n. 407) affrontando l’art. 117, lettera s, della Costituzione, affermava che “l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che la “tutela ambientale” possa essere identificata come una “materia” in senso tecnico, reputando che l’ambiente dovesse invece configurarsi come “un valore” costituzionalmente protetto, che copre in modo trasversale diverse sfere dell’agire.
In questa valutazione si trova forse la risposta più completa agli interrogativi che alcuni studiosi della materia si stanno ponendo di fronte alla proposta di modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione.
Senza affrontare il tema, piuttosto delicato, della modifica di uno dei principi “fondamentali” della Costituzione, come è il caso dell’art. 9, un rischio possibile della riforma è infatti quello di ottenere l’effetto contrario, rispetto a quello perseguito da chi oggi queste proposte sostiene e porta avanti, in sicura buona fede.
L’assunto ben sintetizzato dalla Corte, per cui la tutela dell’ambiente deve ritenersi un valore trasversale, che va oltre l’indicazione di una specifica materia, esprime infatti in modo assai chiaro l’essenza della nozione di ambiente, difficilmente collocabile in un recinto, e che proprio per la caratteristica di contenere il materiale e l’immateriale, ha consentito alla giurisprudenza ( e al legislatore) di adeguare ed estendere la tutela alle situazioni che il tempo, la natura, le innovazioni tecnologiche, la scienza, l’attività dell’uomo hanno via via reso necessaria.... (segue)
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