Perdita di chances di maggiore sopravvivenza: nesso causale e onere probatorio ai fini dell’accertamento della responsabilità e del risarcimento del danno
Tribunale di Taranto, sez. III civ., 16 maggio 2021, n. 1289
Giudice Dott. Raffaele Vignoni – AA. (Avv.ti CC. E ML.) c. ASL (avv. L.D.L.).
Responsabilità – Accertamento del nesso causale tra la perdita anticipata della vita e la condotta commissiva o omissiva – Presupposto della responsabilità per l’evento lesivo – Regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” – Perdita di chances di sopravvivenza – Onere della prova in giudizio – Rilevanza ai fini dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile.
Il danno rappresentato dal decesso di una persona cara reca sempre con sé un’inseparabile dimensione temporale: l’intervento di un fattore causale, umano o naturale, che ne determini il suo concreto verificarsi, in un dato tempo e luogo, consente sempre di descrivere l’evento morte, già di per sé irrimediabilmente certo nell’an, quale perdita anticipata di una vita, perdita che si sarebbe comunque verificata prima o poi, ma non in quel giorno, non in quel modo. Dunque, il decesso di una persona cara coincide sempre, in tutto e per tutto, con la perdita delle sue chances di maggiore sopravvivenza e tale anticipato congedo in tanto può essere eziologicamente ricondotto ad un’azione od omissione umana in quanto sussista il relativo nesso causale: ovvero, l’evento lesivo, rappresentato dalla perdita anticipata della vita, con elevato grado di probabilità, non avrebbe avuto luogo se non si fosse verificata la condotta commissiva od omissiva oggetto di attenzione. Ovviamente, l’evento lesivo cagionato dall’agente è quello concreto, che si verifica hinc et nunc, e rispetto al quale deve porsi il problema della causalità della condotta, e non l’evento astratto morte, il quale, già certo nell’an, avrebbe pur sempre potuto ipoteticamente verificarsi in un futuro prossimo o pressoché contestuale per altro decorso causale indipendente dalla condotta dell’agente.
Ciò considerato, intanto il danno da perdita anticipata della vita può essere attribuito alla responsabilità di un soggetto in quanto tra l’azione/omissione di questi e l’evento concreto sussista un legame eziologico in grado di soddisfare la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”.
Una volta acclarata l’esistenza del nesso causale e dunque l’imputabilità della morte hinc et nunc al soggetto agente, diventa interesse e onere di quest’ultimo la dimostrazione che l’evento nella sua portata astratta si sarebbe comunque verificato, per altra causa, in epoca non significativamente posteriore. Le chances concrete di maggiore sopravvivenza del defunto possono quindi diventare oggetto di difese del convenuto idonee ad incidere non sulla valutazione relativa alla sussistenza della sua responsabilità, quanto piuttosto sui profili di accertamento e quantificazione del danno risarcibile.
M. S.