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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, , Sentenza del 19/04/2021, Responsabilità della struttura sanitaria e riparto dell’onere probatorio

Responsabilità della struttura sanitaria e riparto dell’onere probatorio

 Tribunale Ordinario di Palermo, III Sez. civ., 19 aprile 2021

 

Giud. A. Notaro – R.I., S.A., S.G., S.F., S.F, tutti eredi legittimi di S.M. (avv. G.A.) c. Azienda O. Omissis (avv.ti C.R. e F.P.)

 

Danno da infezione nosocomiale – Onere probatorio – Nesso di causalità - Criterio del più probabile che non – Inadempienze qualificate –Vanno allegate.

 

Danno da infezione nosocomiale –Violazione norme di prevenzione – Diverso e ulteriore intervento rispetto a quello allegato dall’attore – Responsabilità della struttura sanitaria – Non sussiste

 

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai fini del riparto dell’onere probatorio, se da un lato è sufficiente che l’attore – paziente danneggiato individui la prestazione mal adempiuta e ne ipotizzi il nesso di causalità con il pregiudizio lamentato, dall’altro lato si reputa necessario allegare delle inadempienze qualificate, astrattamente idonee a costituire la causa del danno.

La condotta colposa e il nesso di causa costituiscono tuttavia due accertamenti distinti e separati, tali per cui la sussistenza della prima non dimostra automaticamente la sussistenza del secondo.

In particolare, in ambito civilistico, l’onere probatorio in merito all’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si chiede il risarcimento può essere assolto con qualsiasi mezzo di prova, secondo il criterio del “più probabile che non”. Ciò significa che un evento si considera causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Palermo, gli attori – eredi legittimi del paziente danneggiato hanno allegato che l’infezione nosocomiale - che avrebbe poi portato al decesso del paziente - fosse riconducibile alla violazione delle norme di prevenzione dell’infezione in sala operatoria al momento di un preciso intervento chirurgico ovvero in altre fasi del decorso post operatorio.

Delimitato in questi termini il perimetro della domanda da parte degli attori non è consentito prendere in esame diversi e ulteriori interventi. Senonché a valle degli esiti istruttori che hanno ricondotto l’infezione ad un precedente e diverso intervento chirurgico rispetto a quello individuato dagli attori, il nesso causale non si reputa provato. Difettando la prova del nesso causale il risarcimento deve intendersi respinto.

 

S.M.S.



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