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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CALABRIA, Sentenza n. 999/2021, Il TAR ribadisce l’esclusività della zona farmaceutica e l’ancoraggio, in sede di revisione della pianta organica, al criterio certo della popolazione residente

Il TAR ribadisce l’esclusività della zona farmaceutica e l’ancoraggio, in sede di revisione della pianta organica, al criterio certo della popolazione residente

 

Diritto Farmaceutico

 

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 maggio 2021, n. 999 - Pres. G. Iannini - Est. A. Levato - Farmacia Misasi del Dr. A. Misasi & C. s.n.c. (Avv.ti M. Luciani, P. Chirulli, D. Verbaro) c/ Comune di Cosenza (Avv.ti N. Carolillo e A. Rosselli) e altri

 

Farmacia - Pianta organica - Esclusività della zona farmaceutica.

 

Farmacia - Revisione pianta organica - Richiesta Parere obbligatorio - Mancata trasmissione del Parere - Legittimità del provvedimento – Va affermata.

 

Farmacia - Revisione pianta organica - Ancoraggio parametro oggettivo - Popolazione residente.

 

Il TAR, pur ribadendo - in linea con la costante giurisprudenza - l’ampia discrezionalità di cui gode il Comune nella revisione della pianta organica delle farmacie, ha annullato il relativo provvedimento adottato dal Comune di Cosenza.

La sentenza in commento ribadisce alcuni punti essenziali dell’istituto della pianta organica:

i) anzitutto, ha confermato la legittimazione ad agire di ciascun titolare di farmacia ricompresa nel territorio comunale in quanto “portatore di un interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa finalizzata alla revisione della pianta organica o all'attuazione di una qualsiasi forma di decentramento, in funzione dell’esigenza di preservare le condizioni di mercato preesistenti all'adozione della nuova programmazione comunale delle sedi farmaceutiche”;

 

ii) in secondo luogo, l’istruttoria del provvedimento non prescrive l’adozione di un parere vincolante ma si limita a richiedere che l’Ordine dei Farmacisti e l’A.s.l. siano “sentiti”, sicché la perdurante inerzia di uno dei soggetti che devono rendere i Pareri non può impedire l’adozione del provvedimento;

 

iii) la legge stabilisce l’assegnazione di una zona esclusiva a ciascuna sede farmaceutica: di conseguenza è illegittima la previsione di zone nella quali sono ubicate più farmacie;

iv) infine, la disciplina della revisione della pianta organica deve essere ancorata a un parametro oggettivo rappresentato dalle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, come stabilito dalla legge: a giudizio del TAR, infatti, il riferimento al dato della “popolazione fluttuante” contenuto nel provvedimento comunale - intesa come il complesso di prevedibili utenti occasionali e di passaggio che potrebbero accedere al nuovo esercizio - risulta non aderente alle richiamate disposizioni normative, basate di contro sulla popolazione residente, e non anche su quella occasionale, inevitabilmente incerta e mutevole.

P.C.



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