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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CALABRIA, Sentenza n. 1218/2021, La farmacia istituita in base al criterio topografico o della distanza è soggetta a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico

La farmacia istituita in base al criterio topografico o della distanza, di cui all’art. 104 T.U.L.S., è soggetta a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico

 

Diritto Farmaceutico

 

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2021, n. 1218 - Pres. G. Iannini - Est. M. Arrivi - Farmacia Ceccotti (Avv. A. Gualtieri) c/Comune di Badolato (Avv. S. Nardò) e altri.

 

Farmacia - Istituzione sede - Criterio topografico - Maggiori vincoli - Zona di insediamento.

 

Farmacia - Revisione pianta organica - Sede istituita con criterio topografico - Difetto della popolazione - Mancato riassorbimento nella Pianta organica.

 

Farmacia - Istituzione Dispensario farmaceutico - Vacanza di sede farmaceutica.

 

Oggetto del giudizio è la richiesta di una farmacia istituita ai sensi dell’art. 104 del r.d. n. 1265 del 1934 (TULS) per garantire l’assistenza farmaceutica al Centro storico del Comune di Badolato di trasferirsi alla Marina del medesimo Comune, dove è ubicata l’altra farmacia.

Il TAR afferma che il c.d. criterio topografico o della distanza di cui all’art. 104 TULS permette l’insediamento di ulteriori farmacie in deroga al criterio della popolazione quando lo richiedono particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità. Tanto fa sorgere in capo alla farmacia, una «speciale destinazione al servizio di quel centro abitato» (Cons. Stato, Sez. III, 19 giugno 2018, n. 3744).

 

La farmacia legittimata in base al criterio topografico o della distanza è soggetta, in contropartita alla deroga che ha condotto al suo insediamento, a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico. Pertanto, a giudizio del TAR, essa non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale e, allo stesso modo, non può essere riassorbita, in sede di revisione delle piante organiche, nell’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, giacché tale numero è rilevante unicamente per le farmacie istituite secondo il criterio demografico.

 

Il TAR, inoltre, ha affermato che l’art. 1, comma 2, l. 221/1968 subordina l’attivazione del dispensario farmaceutico alla vacanza della farmacia prevista nella pianta organica.

P.C.



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