In parziale accoglimento del ricorso, la Corte constata la violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) del ricorrente in relazione alle sanzioni disciplinari che gli sono state inflitte durante il suo stato di detenzione, le quali, conseguenti al suo rifiuto di sottoporsi a perquisizioni ed ispezioni corporali da parte del personale di custodia, sono sproporzionate rispetto al legittimo scopo perseguito, e hanno carattere non necessario in una società democratica.
Relazione conclusiva della Commissione di studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle funzioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
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