La Corte dichiara irricevibile il ricorso concernente le asserite violazioni della Convenzione (in particolare degli artt. 3, 8 e 14 ed anche dell’art. 1 del Protocollo n. 12) determinate dalla legislazione adottata in Francia per la gestione emergenziale della crisi pandemica. Tra le diverse ragioni addotte dalla Corte a base della dichiarazione di irricevibilità ha rilievo quella dell’impossibilità di configurare in astratto violazioni delle norme convenzionali, mentre lo stesso ricorrente non potrebbe qualificarsi come vittima delle pretese violazioni; il riconoscimento all’individuo della qualità di vittima richiede infatti che siano da questo forniti “indici ragionevoli e convincenti della probabilità di realizzazione di una violazione che lo riguardi personalmente”, non essendo a tal fine sufficienti “sospetti o congetture”.
Focus lavoro, persona, tecnologia - Contributi del 17 dicembre 2025
(16/12/2025)
Osservatorio di diritto sanitario
(16/12/2025)
Osservatorio di dicembre 2025
(13/12/2025)
Dossier 'Programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2025, denominato ''Mid Life Upgrade sottomarini U212 1a serie e prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro IV serie'''
(09/12/2025)
Dossier 'Programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato ''Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare'''
(09/12/2025)