La Corte dichiara irricevibile il ricorso concernente le asserite violazioni della Convenzione (in particolare degli artt. 3, 8 e 14 ed anche dell’art. 1 del Protocollo n. 12) determinate dalla legislazione adottata in Francia per la gestione emergenziale della crisi pandemica. Tra le diverse ragioni addotte dalla Corte a base della dichiarazione di irricevibilità ha rilievo quella dell’impossibilità di configurare in astratto violazioni delle norme convenzionali, mentre lo stesso ricorrente non potrebbe qualificarsi come vittima delle pretese violazioni; il riconoscimento all’individuo della qualità di vittima richiede infatti che siano da questo forniti “indici ragionevoli e convincenti della probabilità di realizzazione di una violazione che lo riguardi personalmente”, non essendo a tal fine sufficienti “sospetti o congetture”.
Relazione conclusiva della Commissione di studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle funzioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
(06/10/2026)
Payback sui dispositivi medici: violazione dei principî di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e affidamento?
(06/10/2026)
in tema di titoli esteri per l’insegnamento di sostegno e comparazione tra ordinamenti
(06/10/2026)
in tema di concessioni demaniali marittime e obbligo di gara
(06/10/2026)
in tema di elezioni, liste elettorali
(06/10/2026)