Pronunciandosi ancora una volta su un ricorso concernente il diritto di agire in giudizio e la regola dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, la Corte torna a precisare che le norme convenzionali devono essere interpretate tenendo conto delle altre disposizioni dell’ordinamento internazionale, di cui la Convenzione è parte integrante. Non costituisce pertanto una violazione del diritto di accesso alla giustizia (art. 6.1. CEDU) - poiché conforme al principio internazionalistico dell’immunità di uno Stato sovrano dalla giurisdizione - il rigetto da parte dell’autorità giudiziaria belga del ricorso di alcuni cittadini, i quali dichiarando di essere stati vittime durante l’infanzia di abusi sessuali perpetrati da preti cattolici avevano inteso convenire in giudizio il Vaticano per ottenere un indennizzo.
Relazione conclusiva della Commissione di studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle funzioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
(06/10/2026)
Payback sui dispositivi medici: violazione dei principî di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e affidamento?
(06/10/2026)
in tema di titoli esteri per l’insegnamento di sostegno e comparazione tra ordinamenti
(06/10/2026)
in tema di concessioni demaniali marittime e obbligo di gara
(06/10/2026)
in tema di elezioni, liste elettorali
(06/10/2026)