La libertà di espressione del ricorrente (art. 10 CEDU) è violata in conseguenza della pena detentiva irrogatagli dalle autorità turche, ai sensi dell’art. 299 del codice penale turco, per avere rilasciato dichiarazioni insultanti nei confronti del Presidente Erdogan mediante la condivisione di post su Facebook. La Corte rileva infatti che l’entità della pena (11 mesi e 20 giorni, dopo una detenzione preventiva di circa due mesi) e la sospensione della sua esecuzione per cinque anni disposta dalla corte giudicante costituiscono una ingerenza sull’esercizio del diritto alla libertà di espressione del ricorrente, la cui ragionevolezza non può giustificarsi con il carattere di specialità della disposizione applicata rispetto alle norme ordinarie in materia di diffamazione (art. 125 del codice penale turco).
Relazione conclusiva della Commissione di studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle funzioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
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