Il procedimento scaturisce dall’azione inibitoria intentata dall’autorità belga nei confronti delle società Facebook Ireland, Facebook Inc. e Facebook Belgium con lo scopo di porre fine a violazioni, da parte di Facebook, della normativa in materia di tutela della vita privata derivante, nello specifico, dalla raccolta di informazioni sul comportamento di navigazione sia dei titolari di un account Facebook sia dei non utenti dei servizi Facebook mediante diverse tecnologie, quali i cookie, i social plugin o anche i pixel. La Corte afferma che il regolamento (UE) 2016/679 deve essere interpretato nel senso che un’autorità di controllo di uno Stato membro ha il potere di intentare un’azione di fronte al giudice nazionale in caso di presunta violazione del regolamento europeo anche con riguardo al trattamento transfrontaliero dei dati e pur non essendo l’autorità di controllo capofila. Ciò resta valido anche nel caso in cui il titolare del trattamento o il responsabile per il trattamento transfrontaliero di dati personali non disponga di uno stabilimento (principale o non) nel territorio dello Stato membro. Infine, la Corte afferma che l’art. 58, par. 5 del su menzionato regolamento ha efficacia diretta e, quindi, l’autorità nazionale ha il potere di intentare un’azione o di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di presunta violazione del regolamento anche se tale disposizione non ha avuto attuazione specifica nello Stato membro.
Focus lavoro, persona, tecnologia - Contributi del 17 dicembre 2025
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