Nel valutare se due gestori di piattaforme di condivisione video e di hosting e condivisione file avessero violato i diritti d’autore dei ricorrenti, la Corte evidenzia che i gestori di condivisione e hosting non possono essere ritenuti responsabili della pubblicazione di file o video protetti in quanto non effettuano una “comunicazione al pubblico” di tali contenuti ai sensi della direttiva 2001/29/CE a meno che non contribuiscano, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore. Ciò si verifica, in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l’accesso ad esso, o partecipi o promuova scientemente tali condivisioni ad esempio adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti. La Corte evidenzia, poi, che ai sensi della medesima direttiva, il titolare dei diritti d’autore può ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti dei gestori della piattaforma solo se, prima del provvedimento giudiziale, ha comunicato a detti gestori la violazione e questi ultimi non hanno provveduto a intervenire per bloccare la condivisione del contenuto protetto.
Relazione conclusiva della Commissione di studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle funzioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
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