La Corte ritiene che la direttiva 2004/38/CE non osta alla normativa di uno Stato ospitante che esclude dalle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell’Unione economicamente inattivi che non dispongono di risorse sufficienti e ai quali tale Stato ha concesso un diritto di soggiorno temporaneo, mentre tale prestazione viene riconosciuta ai cittadini dello Stato che si trovino nella medesima condizione. Tuttavia, qualora il cittadino di altro Stato non disponga di risorse per mantenere sé stesso e i suoi figli ed è isolato, le autorità del Paese ospitante devono garantire che lo stesso cittadino possa comunque vivere con i suoi figli in condizioni dignitose prendendo, quindi, in considerazione tutti i regimi di assistenza previsti dal diritto nazionale e di cui il cittadino può effettivamente beneficiare.
Focus lavoro, persona, tecnologia - Contributi del 17 dicembre 2025
(16/12/2025)
Osservatorio di diritto sanitario
(16/12/2025)
Osservatorio di dicembre 2025
(13/12/2025)
Dossier 'Programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2025, denominato ''Mid Life Upgrade sottomarini U212 1a serie e prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro IV serie'''
(09/12/2025)
Dossier 'Programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato ''Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare'''
(09/12/2025)