La Corte afferma che la direttiva 2011/95/UE deve essere interpretata nel senso che, qualora un adulto entri nel territorio di uno Stato membro in cui si trova il figlio minorenne che ha ottenuto la protezione sussidiaria e in ragione di tale legame chieda anch’esso la protezione internazionale, la data rilevante per valutare se il beneficiario di tale protezione sia un “minore” al fine di decidere sulla domanda di protezione internazionale presentata dal familiare adulto, è la data in cui quest’ultimo ha depositato la propria domanda di asilo. In secondo luogo, la nozione di “familiare” non richiede che vi sia una ripresa effettiva della vita familiare tra il minore e l’adulto nel Paese ospitante. Infine, i diritti che derivano dal riconoscimento della protezione internazionale permangono anche quando il minore dovesse raggiungere la maggiore età e per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno così concesso.
Relazione conclusiva della Commissione di studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle funzioni del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
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