Il TAR respinge l’istanza di sospensione cautelare ex art. 56 c.p.a. della delibera che, in applicazione dell’art. 4, d.l. n. 44/2021, ha comunicato al medico la sospensione dall’esercizio della professione a causa della mancata vaccinazione anti COVID-19
TAR Puglia, Lecce, sez. II, decreto 5 agosto 2021, n. 480
Pres. A. pasca – Omissis - (avv. E. Polacco) c. Azienda sanitaria locale di Brindisi e Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi, (avv. A. Tolomeo)
Sospensione dall’esercizio della professione – mancata effettuazione vaccino Covid-19 – rigetto istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.
La ricorrente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della comunicazione della ASL di afferenza e della delibera dell’Ordine dei medici di appartenenza, con cui le veniva disposta e comunicata la sospensione dal servizio senza retribuzione ai sensi del d.l. 44/2021 (convertito nella l. 76/2021).
Il TAR adito, anzitutto, ha evidenziato che gli atti impugnati, essendo la sospensione disposta ex lege, costituiscono “atti di mera comunicazione” e risultano, per tale ragione, diretta conseguenza delle disposizioni legislative in questione e non anche frutto della discrezionalità dell’amministrazione.
In particolare, l’art. 4 del d.l. richiamato «prevede una dettagliata articolazione del solo procedimento volto all’accertamento dei presupposti in fatto (mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione), determinando in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità dell’amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all’eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni». Tale ultima ipotesi viene poi riservata solo «all’ipotesi di soggetto per il quale sia stata dichiarata ed accertata l’esenzione o il differimento della vaccinazione, ipotesi del tutto differente da quella in esame, in quanto caratterizzata da atteggiamento di leale collaborazione da parte del dipendente».
Considerato poi che:
- (…) «la ricorrente ha invece tenuto una condotta dilatoria e certamente non collaborativa, tale da precludere all’amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l’obbligo vaccinale»;
- (…) «l’Amministrazione ha espressamente valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario, concludendo in senso negativo con una motivazione condivisibile e supportata da adeguata istruttoria»;
- (…) «è comunque in facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione», ex art. 4 comma 1 del d.l. citato;
- (…) «entro i limiti decisionali connessi alla presente fase cautelare monocratica -nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima».
Per tali ragioni, il TAR adito ha rigettato la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
A.C.