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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 4531/2021, sulla mancata vaccinazione anti covid-19 dei docenti

Il TAR ha affermato che il “diritto” alla mancata vaccinazione dei docenti non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile dal momento che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali interessi pubblici quale quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza

TAR Lazio, Roma, sez. II, decreto 2 settembre 2021, n. 4531

Pres. G. Sapone – Omissis - (avv.ti F. Ganci, W. Miceli, V. De Michele) c. Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio

Sospensione dall’esercizio della professione – personale scolastico – mancata presentazione del Green pass – rigetto istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. e ex art. 53 c.p.a.

Il ricorrente chiedeva al TAR adito l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, tra le altre, della nota, del 13 agosto 2021, con cui il Ministero dell’Istruzione disponeva a carico dei ricorrenti «un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde», e qualificava il mancato possesso della certificazione verde come «assenza ingiustificata» e sanciva che «il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, (…) oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno -per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato»; ed anche della nota del 18 agosto 2021, del medesimo Ministero, ove veniva prevista la gratuità del tampone solo per il personale docente esentato dalla vaccinazione per motivi di salute.

In merito ai provvedimenti impugnati, il TAR ha anzitutto specificato che gli stessi - per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in ordine al possesso della certificazione verde - risultano essere meramente applicativi di quanto stabilito dalla normativa in materia (l’art.9 ter, commi 1 e 2, del d.l.. n.52/2021).

In ordine poi all’asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato il TAR, pur ricordando la sommarietà della sua deliberazione in sede cautelare, ha affermato che:

a) il prospettato diritto (alla mancata vaccinazione), «in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza»;

b) in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid19;

c) (…) «nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa»

d) «l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente».

Per le ragioni suesposte il TAR ha rigettato le richieste di tutela cautelare ex artt. 53 e56 c.p.a.

A.C.



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