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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 236/2021, Sull’incostituzionalità della proroga del divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari durante l’emergenza sanitaria

 

 

Pres. G. Coraggio - Est. S. Petitti

Emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 - Divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN – Asserito contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione –  Durata contenuta della misura - Non fondatezza

Emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 - Divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN – Proroga del divieto – Mancato bilanciamento degli interessi coinvolti - Contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione – Sussiste -  Illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale – riunendo in un unico giudizio le questioni sollevate da cinque ordinanze di rimessione – ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, co. 4, del D.L. 34/2020, il quale, al fine di far fronte all’emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, stabiliva il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN. Al contempo, però, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 8, del D.L. 183/2020 che disponeva la proroga del suddetto divieto al 31 dicembre 2021.

 

Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ha affermato che la sospensione delle procedure esecutive deve costituire “un evento eccezionale, sorretto da un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto”. Nel caso di specie, la misura, sebbene “costituzionalmente tollerabile ab origine” - in quanto adottata nella fase iniziale e più acuta della pandemia che giustificava una sospensione indistinta e generalizzata dei pignoramenti al fine di agevolare la programmazione finanziaria degli enti sanitari - “è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco”.

 

In particolare, secondo il Giudice delle leggi, la disposizione lede il diritto di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., dal momento che il sacrificio delle ragioni creditorie si è protratto per un arco temporale non sufficientemente circoscritto, né tantomeno è stato controbilanciato da mezzi di tutela alternativa di carattere sostanziale. Al contempo, la misura ha determinato un’alterazione della “parità delle armi” tra parte pubblica e parte privata, incidendo altresì sulla ragionevole durata del processo esecutivo, con conseguente violazione dell’art. 111 Cost.

 

G.C.



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