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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 2813/2022, È manifestamente infondata la q.l.c. sull’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter d.l. 44/2021

 

Pres. A.S. Amodio; Est. M. Viggiano – Omissis (avv. Omissis) – c. Ministero dell’interno, Ministero dell’istruzione, Ministero della difesa, Ministero della giustizia, Ministero dell’economia e delle finanze (Avvocatura generale dello Stato)

Obbligo vaccinale – comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, personale scolastico – corretto bilanciamento – contenimento pandemia – tutela del lavoro - legittimità costituzionale – q.l.c. – manifestamente infondata

Il TAR del Lazio ha ritenuto la q.l.c. sull’obbligo vaccinale riguardante le categorie di cui all’art. 4-ter del d.l. 44/2021 manifestamente infondata, motivando come segue:

“Nell’imposizione dell’obbligo il legislatore nazionale ha scelto di procedere per gradi, principiando dai soggetti che maggiormente sono esposti al contagio e che quindi risultano potenzialmente piú in pericolo (…). Quanto poi alle misure per rendere effettivo l’obbligo, le autorità hanno dovuto individuare il margine di compressione della libertà personale del soggetto tenuto ad assolverlo. Orbene, nella scala di possibilità (che può immaginarsi come crescente dalla semplice formulazione del precetto sino a soluzioni sanzionatorie via via piú gravose, quali la privazione della libertà personale o la somministrazione coatta), il legislatore ha optato per una soluzione intermedia rappresentata dall’isolamento dalla comunità lavorativa di riferimento, con sospensione dalla prestazione lavorativa: la sospensione dalla retribuzione costituisce una conseguenza naturale dal mancato servizio prestato, sicché in nessun modo può ipotizzarsi una qualche violazione dell’art. 36 Cost. D’altro canto, essendo la vaccinazione un «requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative», appare logico e coerente che l’assenza di questa determini la sospensione del rapporto e della retribuzione (cfr. Cass., sez. lav., 30 novembre 2010, n. 24210, secondo cui in caso di assunzione obbligatoria di un lavoratore ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68, la perdita del requisito dell’iscrizione nelle relative liste di invalidi, determina la risoluzione del rapporto lavorativo): anzi, la mancata risoluzione del rapporto di servizio costituisce una evidenza pratica di come il legislatore abbia adottato una soluzione bilanciata che medî tra il contenimento della pandemia e la tutela del lavoro. Tra l’altro, la limitazione temporale dell’obbligo (fino al 15 giugno 2022) rappresenta un’ulteriore prova dell’effettivo bilanciamento operato dal legislatore al fine di ridurre al minimo il sacrificio per i lavoratori che hanno deciso di non vaccinarsi. Risulta manifesta, indi, l’infondatezza della questione di costituzionalità su questo aspetto. Né ha ragione di porsi il dubbio di costituzionalità sotto altri profili (violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.), atteso che non è incompatibile con l’ordinamento liberale e democratico italiano, basato sui fondamentali principî di solidarietà sociale, l’obbligo vaccinale (esso è semplicemente una declinazione del dovere solidaristico: Corte Cost., 14 dicembre 2017, n. 268)”.

A.C.



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