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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Giustizia, Sentenza del 10/02/2022, Il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità

Pres. K. Jürimäe, Rel. M. Safjan – Omissis (Avv. M. Wilmet) c. HR Rail SA (Avv.ti C. Van Olmen, V. Vuylsteke e G. Busschaert)

 

Disabilità – Direttiva 2000/78/CE - Occupazione e condizioni di lavoro - Divieto di discriminazione

Disabilità sopravvenuta lavoratore – Riassegnazione ad altra mansione -  Adozione di soluzioni ragionevoli – Obbligo del datore di lavoro – Sussiste.

La Corte di giustizia europea, adita in sede di rinvio pregiudiziale sull’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE in ordine alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, si è pronunciata in una controversia sul diritto belga riguardante il licenziamento di un lavoratore tirocinante a causa della disabilità sopravvenuta dopo la sua assunzione.

In particolare, la Corte è stata interrogata in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo per il datore di lavoro, in forza dell’art. 5 della predetta Direttiva, di destinare una persona - che a causa della sua disabilità non sia in grado di svolgere le funzioni essenziali del lavoro per il quale era stata assegnata - ad un altro posto, per il quale possiede le capacità e le competenze richieste, ove ciò non implichi un onere sproporzionato per il medesimo datore di lavoro.

In primo luogo, la Corte, partendo dalla stessa ratio della Direttiva, ha confermato il quadro generale in cui essa si inserisce, volto a garantire la parità di trattamento ad ogni individuo in materia di occupazione e condizioni di lavoro, offrendogli strumenti efficaci contro le eventuali discriminazioni subite.

In secondo luogo, è stato rappresentato come la citata Direttiva trovi applicazione sia al settore pubblico che a quello privato, nonché alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, e all’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale.

Ciò premesso, partendo da tali assunti, la Corte ha ritenuto applicabile la Direttiva al caso in esame, disponendo che rispetto ad un lavoratore che assolve un tirocinio di formazione post assunzione sussista un dovere del datore di lavoro di garantirgli la parità di trattamento in caso di sopravvenuta disabilità, apprestando “soluzioni ragionevoli” e misure appropriate per consentirgli di accedere sul posto di lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, a meno che tali misure richiedano da parte del primo un onere sproporzionato.

Le misure e i rimedi appropriati che il datore di lavoro è tenuto ad adottare non sono tassativamente indicati, potendo essere rimessi alla discrezionalità di quest’ultimo, basandosi su misure di ordine fisico, organizzativo e/o educativo, in forza del richiamo all’art. 2, comma 4, della Convenzione ONU, il quale contempla una definizione ampia e generica di “soluzioni ragionevoli”.

S.M.S.



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