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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 14273/2022, Il TAR Lazio consente alle parafarmacie di accedere al Sistema Tessera Sanitaria per i farmaci che esse possono distribuire

Il TAR Lazio consente alle parafarmacie di accedere al Sistema Tessera Sanitaria per i farmaci che esse possono distribuire

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 novembre 2022, n. 14273 - Pres. F. Riccio - Est. L. Iera.

Diritto farmaceutico

Diritto farmaceutico - Parafarmacie - Accesso al Sistema di Tessera Sanitaria (STS) - Visibilità Ricetta Elettronica Bianca (REB) – Va garantita

 

Da quanto si apprende dalla sentenza annotata, alcuni parafarmacisti avevano presentato istanza al MEF perché fosse loro garantito l’accesso alla piattaforma telematica del Servizio del Sistema Tessera Sanitaria (STS) in modo da poter leggere le ricette bianche elettroniche (REB) mediante le quali i medici di base prescrivono farmaci e prodotti che possono essere acquistati dagli assistiti anche presso i loro esercizi commerciali. A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione hanno proposto ricorso giurisdizionale.

La ricetta dematerializzata è oramai un dato acquisito del SSN. Essa è disciplinata in modo articolato: da un lato, vi sono l’art. 50 del d.l. 269/2003, l’art. 11 del d.l. n. 78/2010 e l’art. 13 del d.l. n. 179/2012; dall’altro, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011 e il decreto MEF 30 dicembre 2020. Quest’ultimo decreto ha inserito nell’alveo del STS e della ricetta dematerializzata anche i farmaci non a carico del SSN.

Il TAR ha preliminarmente ricordato, da un lato, che “Le Parafarmacie sono esercizi commerciali sanitari non accreditati al Servizio Sanitario Nazionale SSN) che, operando nel mercato concorrenziale dei farmaci, vendono al pubblico, ove espressamente autorizzate, i farmaci che non sono soggetti a prescrizione medica (artt. 4 e 5 del d.l. n. 223/2006)” e, dall’altro, che “A partire dal 31 gennaio 2022 i medici prescrittori possono compilare le ricette elettroniche aventi ad oggetto «prescrizioni di farmaci non a carico del SSN» (c.d. ricette elettroniche bianche)”.

A giudizio del TAR, con l’esclusione dal STS “viene precluso alle Parafarmacie la vendita dei prodotti avvalendosi del canale di trasmissione informativa dei dati delle ricette (REB), mentre gli esercizi commerciali delle Farmacie, collegate al STS con riguardo al portale «Gestione Ricetta Elettronica Bianca», possono commercializzare(anche) i prodotti che vendono le Parafarmacie beneficiando dei vantaggi derivanti dalla ricetta dematerializzata (REB)”. Di conseguenza, vi sarebbe l’obbligo per il MEF e il Ministero della Salute di “assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee avvenga senza discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici che commercializzano i prodotti sanitari, garantendo a tutti la possibilità di avvalersi delle REB per commercializzate i prodotti che sono autorizzati a vendere”.

La sentenza in commento non ha un apparato argomentativo particolarmente diffuso. Per esempio, non si misura con la recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 171 del 2022) e amministrativa (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2022) che ha messo in evidenza le peculiarità delle farmacie e le radicali differenze rispetto alle parafarmacie. Il TAR, al contrario, mette sullo stesso piano farmacie e parafarmacie, seppure limitatamente al profilo qui in discussione.

A seguito della sentenza annotata, il MEF ha adottato il d.m. 1° dicembre 2022, con il quale è consentito alle parafarmacie di accedere al Sistema limitatamente alla ricetta “recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica”. Le parafarmacie, quindi, non potranno accedere alle ricette nelle quali sono prescritti anche altri tipi di farmaci non a carico del SSN (quelli con obbligo di prescrizione).

P.C.



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