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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Sentenza n. 1176/2022, In attuazione del piano di rientro, sono legittime le sospensioni amministrative degli accordi sulla remunerazione delle funzioni assistenziali

In attuazione del piano di rientro, sono legittime le sospensioni amministrative degli accordi sulla remunerazione delle funzioni assistenziali

Autorizzazioni, accreditamento, accordi

Consiglio giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., sent. 18 novembre 2022, n. 1176

Pres., Taormina - Est. Caponigro – IRCCS Associazione Oasi Maria SS Onlus c. Assessorato della Salute della Regione Siciliana

 

Regione Sicilia – Riduzione budget annuo assegnato all’IRCCS – Remunerazione funzioni assistenziali – Convenzione – Tetti di spesa – Vincolatività accordi piano di rientro –Sospensione accordi determinanti aumento di spesa – Legittimità

 

Il Consiglio per la giustizia amministrativa della Sicilia è adito dall’IRCCS Associazione Oasi Maria SS, in appello alla sentenza del Tar per la Sicilia, sez. prima, 2 settembre 2020, n. 1804, che aveva respinto il ricorso proposto dall’Oasi per l’annullamento degli atti amministrativi regionali di riduzione del budget assegnato al medesimo IRCCS per gli anni 2007-2008, per la remunerazione delle funzioni assistenziali ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992.

Tra l’IRCCS Oasi e l’Assessorato regionale per la sanità era stata approvata una convenzione in data 26 maggio 2006, relativa all’erogazione di funzioni assistenziali, assegnando alla Struttura, per il triennio 2006-2008, un budget complessivo di euro 38 milioni circa, comprensivi sia della remunerazione delle prestazioni accreditate, che dei costi per le funzioni assistenziali.

Ai fini del contenimento della spesa sanitaria regionale, e in attuazione del Piano di rientro, la Regione Siciliana aveva successivamente approvato l’art. 24, comma 25, legge reg. n. 2 del 2007, ai sensi del quale venivano sospese le convenzioni comportanti un aumento di spesa rispetto al budget dell’anno 2005, fino all’approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale.

Il CGARS, nel rigettare l’appello, conferma integralmente la sentenza impugnata, chiarendo che una struttura sanitaria autorizzata a fornire determinate prestazioni può continuare ad erogare dette prestazioni in forma privatistica anche una volta raggiunto il budget di spesa. 

In tema di remunerazione delle funzioni assistenziali, il Collegio ribadisce altresì che una norma di legge “si impone su ogni fonte secondaria e pattizia”, precisando, quanto al caso di specie, che il lamentato taglio subito dall’IRCCS Oasi è l’effetto di una disposizione normativa connessa alla necessità di ridurre l’esposizione della Regione in materia sanitaria (come previsto nel Piano di rientro).

Pertanto, l’Assessorato regionale nel determinare il tetto di spesa per il 2007 e 2008 in misura pari a quanto stabilito nel 2005 (salve le indicizzazioni programmate) ha agito nell’esercizio di un potere “strettamente vincolato” dalla norma di legge contenuta nell’art. 24, comma 25, della richiamata legge reg. n. 2 del 2007.

 

M.B.



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