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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 233/2022, I principi contabili sul c.d. perimetro sanitario garantiscono le risorse per erogare i livelli essenziali delle prestazioni

I principi contabili sul c.d. perimetro sanitario oltre a salvaguardare l’armonizzazione dei bilanci pubblici contro opacità contabili, garantiscono le risorse per erogare i livelli essenziali delle prestazioni

Rapporti Stato-Regioni

Corte cost., sent. 21 novembre 2022, n. 233

Pres., Sciarra - Est. Antonini – Ricorso incidentale sollevato dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione

Regione Sicilia – Servizio sanitario in situazione “gravemente patologica” – Legge regionale - Impegno risorse del fondo sanitario per la copertura delle quote di ammortamento del prestito ottenuto dal MEF – LEA – Distrazione risorse – Sussiste.

Regione Sicilia – Servizio sanitario in situazione “gravemente patologica” – Legge regionale - Impegno risorse del fondo sanitario per la copertura delle quote di ammortamento del prestito ottenuto dal MEF – LEA – Violazione competenza esclusiva statale – Va affermata.

 

Il giudizio a quo è instaurato dal pubblico ministero contabile siciliano avverso la decisione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana sulla parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio 2019.

Il Collegio rimettente evidenzia che l’art. 6 della legge reg. siciliana n. 3 del 2016, impiegando risorse del fondo sanitario per la copertura delle quote di ammortamento del prestito ottenuto dal MEF sarebbe in contrasto con i principi contabili che impongono una evidenziazione separata nel bilancio delle risorse destinate alla copertura delle spese sanitarie (c.d. perimetro sanitario, segnatamente, art. 20 del d. lgs. n. 118 del 2011).

La Corte costituzionale precisa che la norma censurata è stata adottata in attuazione degli accordi sottoscritti fra lo Stato e quattro Regioni (Lazio, Campania, Molise e la Regione Siciliana) i cui servizi sanitari si trovavano in una situazione “gravemente patologica”, sia in relazione al debito pregresso, sia riguardo ai disavanzi accumulati. A fronte di tale grave situazione, lo Stato con l’art. 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007 concesse a queste regioni, a patto che si impegnassero sottoscrivendo specifici accordi, una “imponente anticipazione di liquidità”, pari a circa 9,1 miliardi di euro, da impiegare per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.

La Regione Siciliana, ai sensi di tale accordo, si è dunque impegnata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 e per trent’anni, a versare annualmente 185 milioni di euro al bilancio Stato, prevedendone la copertura inizialmente mediante il gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale, poi attraverso quote del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e, dal 2016, mediante una quota del Fondo sanitario, come previsto dalla disposizione regionale censurata.

Nell’accogliere le questioni, la Corte costituzionale ha ricordato che i precetti contabili sul c.d. perimetro sanitario, mirano a garantire una idonea evidenziazione delle entrate e delle spese sanitarie e sono dunque funzionali ad evitare “opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA, ovvero proprio quei fenomeni che hanno concorso al determinarsi delle gravissime situazioni prima descritte”.

La norma regionale, nell’impiegare una entrata certamente sanitaria ad una spesa estranea, ossia l’ammortamento di un prestito dello Stato, viola non solo la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ma anche quella di determinazione dei LEA, poiché distrae risorse per i LEA, e amplia la capacità di spesa in un settore “ordinario”.

Inammissibili, invece, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, Cost., poiché il rimettente ha fornito una insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di cui al sesto comma dell’art. 81 Cost., ha motivato in modo oscuro e contradditorio sulla lesione dei commi quarto e sesto dell’art. 119 Cost.

 

M.B.



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