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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 33/2023, Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging e Telemedicina: si tratta di due attività distinte, tra di loro non assimilabili e afferenti a diversi ambiti prestazionali

  

TAR Friuli-Venezia Giulia, 31 gennaio 2023, n. 33

Pres. Settesoldi, Est. Busico – F.I. s.p.a. (Avv.ti Vittorio Domenichelli, Ilaria Gobbato e Lorenzo Ugolini) c. A.R.C.S. (Avv. Fausto Scappini) e nei confronti di D.I. s.p.a., E.S.I. s.r.l., E.I. s.p.a., E. s.r.l., E.H. società consortile per azioni, H.G. s.r.l., S. s.r.l., Consorzio D. s.c.a.r.l. (non costituite in giudizio)

 

Appalti in sanità – Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – Telemedicina – Attività distinte e non assimilabili – Differenti ambiti prestazionali – Differenti profili contenutistici.

Appalti in sanità – Revocazione per incapienza di un lotto di più ampio appalto –Riconduzione dell’attività del lotto revocato in altro lotto con diverso ambito prestazionale – Sottrazione della commessa al libero mercato – Violazione dei principi dell’evidenza pubblica e della concorrenza.

L’attività di Cartella Clinica Elettronica e di Enterprise Imaging consiste nella digitalizzazione dei documenti sanitari e nella strategia digitale per acquisire, indicizzare, gestire, archiviare, distribuire, visualizzare, scambiare ed analizzare le immagini cliniche. Del tutto differente è invece l’attività di Telemedicina, con ciò dovendosi intendere una particolare modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente non si trovano nella stessa località. I servizi di telemedicina vanno quindi assimilati a un servizio sanitario diagnostico/terapeutico e non alla ben diversa attività di archiviazione, trasmissione e visualizzazione delle immagini diagnostiche.

La stazione appaltante, in ipotesi di revoca di un lotto parte di un più ampio appalto per sopravvenuta incapienza di tale lotto avente ad oggetto l’attività di Cartella Clinica Elettronica e di Enterprise Imaging, non può fare rientrare con un “escamotage testuale” l’attività del lotto revocato in altro lotto, afferente al diverso ambito prestazionale dell’attività di Telemedicina, perché in tal modo violerebbe i principi dell’evidenza pubblica e della concorrenza, sottraendo la commessa di cui al lotto revocato al libero mercato, ma deve procedere all’indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica o modificare sul piano sostanziale il contenuto dell’appalto, passando per un’approfondita istruttoria e motivazione circa le effettive nuove e più ampie esigenze dell’Amministrazione, e solo poi verificare l’eventuale ricorso ad altro lotto.

                                   V.S.



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