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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 2920/2023, Il potere di programmazione regionale in sede di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie

 

 

TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 20 febbraio 2023, n. 2920

Pres. M.C. Quiligotti, Est. F. Ferrazzoli

Autorizzazione e accreditamento – Diniego – Istanza di ampliamento dell’accreditamento – Legittimo – Art. 8-quater, D.Lgs n. 502/1992 - Programmazione regionale – Discrezionalità tecnica – Discrezionalità amministrativa.

 

Verifica della funzionalità della struttura – Determinazione del fabbisogno – Ampia discrezionalità – Prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato – Motivazione – Mancanza di utenti in attesa.

Il Collegio, chiamato a valutare la legittimità del diniego opposto dalla Regione su un’istanza di ampliamento dell’accreditamento presentata da una struttura operante nel settore della prevenzione e della cura di malattie psichiatriche, rigetta il ricorso, confermando la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

La richiesta era stata nel caso di specie presentata sul presupposto del ritenuto aumento della domanda di inserimenti da parte delle ASL, che avrebbe comportato - secondo l’interpretazione prospettata dalla ricorrente - un esaurimento dei posti accreditabili e una “saturazione” del centro quanto a capacità di inserimento in regime di accreditamento.

I giudici ricostruiscono il quadro normativo in cui si inserisce il sistema di accreditamento presso il SSN, così come delineato dal D.Lgs n. 502/1992 e dalla L. n. 449/1997, da cui si evince che: il procedimento amministrativo su cui si basa il sistema si compone di quattro distinti sub-procedimenti di matrice amministrativo-pubblicistica, quello cioè di autorizzazione (ex artt. 8-bis e 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992), accreditamento (ex art. 8-quater, D.Lgs. n. 502/1992), fissazione del limite delle prestazioni annuali acquistate da parte della Regione (art. 32, co. 8, L. n. 449/1997) e sottoscrizione del contratto annuale di fornitura delle prestazioni (ex art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992); in mancanza di accreditamento non è possibile contrarre con l’Amministrazione sanitaria; in assenza di verifica positiva del fabbisogno da parte della Regione non è possibile ottenere l’accreditamento.

Nel sistema di accreditamento, ai sensi del citato art. 8-quater, in sede di programmazione la Regione esercita pertanto sia un potere di accertamento tecnico-discrezionale (nella parte in cui verifica il possesso, in capo alla struttura che ne faccia richiesta, di “requisiti ulteriori” di qualificazione), sia una valutazione connotata da elementi di discrezionalità amministrativa, che si sostanzia nella verifica della funzionalità della struttura rispetto alle scelte di programmazione sanitaria regionale, nell’ambito delle linee di programmazione nazionale.

 

Ai sensi comma 3 del citato art. 8-quater, infine, la programmazione regionale deve comprendere la “determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate”.

Sulla base del quadro normativo sopra delineato, dunque, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale rappresentano due titoli differenti, seppur complementari e necessari per sottoscrivere accordi contrattuali ai sensi del citato art. 8-quinquies e poter erogare prestazioni a carico del SSR.

Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la Regione ha dunque correttamente – nell’esercizio della sua più ampia discrezionalità – e motivatamente ritenuto di calcolare il numero di centri dedicati all’assistenza psichiatrica in misura pari al numero di posti già autorizzati, incrementati del 5%, così da garantire una copertura omogenea di tutte le aree territoriali e un’efficace competizione tra le strutture esistenti.

Dalla documentazione versata in atti non sarebbe neppure desumibile la presenza di utenti in attesa, avendo anzi la Regione raccolto ed elaborato correttamente i dati forniti dalle ASL, verificando i volumi medi di attività, il numero di utenti in carico, il numero di utenti in attesa e l’eccesso dell’offerta attuale rispetto alla domanda di salute.

Incrementare l’offerta attuale avrebbe dunque dato luogo all’attivazione di posti ulteriori, destinati a rimanere “scoperti”, aumentando così il rischio di inappropriatezza delle prestazioni.

C.V.S.



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