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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 15/2023, Sono legittime e ragionevoli la sospensione e la negazione degli emolumenti economici per il personale sanitario, scolastico e occupato nelle strutture di cui all’ art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992

Ancora sull’obbligo vaccinale Covid-19: sono legittime e ragionevoli la sospensione e la negazione degli emolumenti economici per il personale sanitario, scolastico e occupato nelle strutture di cui all’ art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992

 

Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 15

Pres. Sciarra – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Tribunale di Brescia, Tribunale di Catania, Tribunale di Padova – in funzione di giudice del lavoro – ed il TAR Lombardia.

Non ha natura sanzionatoria – Tutela l’interesse pubblico – Sospensione dal lavoro – Obbligo

vaccinale – Art. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione – questione di legittimità – artt. 4-bis, comma 1,

e 4, commi 1, 4 e 5, del D.L. n. 44 del 2021 – Non fondatezza.

 

Esercente professione sanitaria – Legittimità – Adibizioni a mansioni diverse – Diritto

all’esenzione o al differimento della vaccinazione.

Quiescenza rapporto di lavoro – Insussistenza mora credendi datore di lavoro – Difformità

contrattuale – Rifiuto vaccinazione senza esenzione – Obbligo vaccinale – Art. 4, comma 7, e

art. 4-ter, comma 2, del D.L. n. 44 del 2021 – Diverso trattamento per i sanitari –

Ragionevolezza –– Maggior rischio del contagio.

 

Perdita tutela economica – Condotta volontaria – Responsabilità accertata Inadempimento

obbligo vaccinale – Tutela su condotte non ancora accertate – Natura retributiva – Principio di

corrispettività – Assegno alimentare – Questione di legittimità – Infondatezza.

La sospensione del sanitario non ha la natura e gli effetti di una sanzione e non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, poiché tali scelte sono state prese dal Legislatore tenendo sempre conto dell’andamento della situazione sanitaria, oltretutto esse si sono rivelate idonee e necessarie a questo stesso fine.

Pertanto, non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 4, commi 1, 4 e 5, del D.L. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato.

La questione è altresì non fondata con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost.

Il datore di lavoro costretto alla sospensione a seguito dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore pone in essere un comportamento in sintonia con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Del resto, il diritto fondamentale al lavoro non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica.

 

Devono ora affrontarsi le questioni relative all’art. 4, comma 7, nonché all'art. 4-ter, comma 2, del D.L. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost. nei giudizi di cui ai numeri 71, 76, 77, 107 e 108 reg. ord. 2022, nella parte in cui, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e per il personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, limitano ai soggetti per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita l’adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, e non prevedono che la medesima disciplina si applichi anche nei confronti del personale rimasto privo di vaccinazione per una libera scelta individuale.

Con il D.L. n. 172 del 2021, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto.

Ne deriva che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi.

Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole.

Il diverso trattamento normativo cui sono soggetti i lavoratori esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, è giustificato dal maggior rischio di contagio.

Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate.

 

Devono infine esaminarsi le questioni che escludono l’erogazione dell’assegno alimentare durante il periodo di sospensione.

Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere prive di fondamento anche suddette questioni.

Infatti, la negazione di tale remunerazione si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa.

D’altronde, la scelta del legislatore di equiparare determinati periodi di inattività lavorativa (come, ad esempio, la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto) alla prestazione effettiva trova giustificazione nell’esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.

Tuttavia, è totalmente diverso il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore stesso che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza, perdendo ogni sorta di tutela economica, in quanto la sua responsabilità è definitivamente accertata.

Né coglie nel segno la teoria secondo cui l’assegno alimentare non abbia natura retributiva, ma assistenziale.

Infatti, pur se, in tale ottica, l’assegno alimentare costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, rimane, comunque, smentita la conclusione che configura quale soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi.

Per queste ragioni, anche tali questioni devono considerarsi infondate.

M.G.



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