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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 35/2023, L’indennizzo del danno derivante da vaccino: la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n. 210 sulla decorrenza dei termini

 

Cort. Cost., 9 febbraio 2023, sent. n. 35

Pres. Silvana Sciarra, Red. Stefano Petitti- Ministero della Salute c. F.C. e C.A.C. nella qualità di genitori della minore F.C.

 

Danno derivante da vaccino - Indennizzo – Decorrenza del termine di decadenza -– Momento in cui si ha avuto conoscenza del danno – Conoscenza della azionabilità del diritto all’indennizzo – Non contemplata ai fini della decorrenza del termine – Lesione dell’effettività del diritto – Sussiste – Illegittimità costituzionale.

 

Con la sent. n. 35 del 2013 la Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma primo, della l. 25 febbraio 1992 n.210 nella parte in cui fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non anche da quando ha saputo della sua indennizzabilità.

La legge n.210 del 1992 riconosce il diritto a un indennizzo da parte dello Stato a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica (art.1), ha poi stabilito, in particolare la consistenza e individuato i beneficiari di tale indennizzo (art. 2) e le modalità della relativa domanda (art.3).

Nella fattispecie, i genitori di una bambina danneggiata a seguito del vaccino contro il morbillo avevano formulato la richiesta di indennizzo dopo i tre anni dalla manifestazione dell’evento dannoso, dal momento che la vaccinazione all’epoca dei fatti, anno 2002, non era obbligatoria bensì raccomandata e, quindi, il danno stesso non era stato ancora dichiarato indennizzabile dalla Corte Costituzionale n. 107 del 2012.

La Consulta, investita della questione, sottolinea come sia consolidato il principio secondo cui “uno degli elementi essenziali affinché un trattamento sanitario obbligatorio di tipo vaccinale sia conforme all’art. 32 Cost, consiste nella previsione di un’equa indennità in favore del soggetto danneggiato”.

In tal senso vanno lette le decisioni della Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sull’estensibilità del diritto all’indennizzo in casi di lesioni conseguenti a vaccinazioni non ricomprese nella lista di quelle obbligatorie (Cort. Cost. n. 268/2017, Cort. Cost. n. 118/220).

Sulla base di questi rilievi, “le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, posto a fondamento della l. 210/92, portano a ritenere che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, suppone che il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell’esteriorizzazione della menomazione permanente dell’integrità psico-fisica e della sua riferibile causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell’azionabilità del diritto all’indennizzo”.

Ne consegue che una soluzione differente lederebbe l’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, vanificandone di fatto l’esercizio, e in definitiva, impedisce il completamento del “patto di solidarietà” posto a fondamento della l. 210 del 1992.

S.d.G.



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