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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 2297/2023, Sui presupposti per l’accesso difensivo relativo a dati super sensibili come quelli relativi alla salute

 

TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 10 febbraio 2023, n. 2297

Pres. M.C. Quiligotti - Omissis (avv. ti L.M. Malvone, E. Pietropaolis) - c. Asl Roma 4, (avv. A. Conti)

 

Diritto di accesso - Accesso difensivo – Dati super sensibili – Accesso alla documentazione clinica del minore per riconoscimento da parte del genitore naturale – Mancata prova di collegamento con il minore – Mancata prova dell’indispensabilità – Diniego di accesso – Legittimità.

Nel caso di specie il ricorrente impugnava il diniego oppostogli dall’Asl Roma 4 a fronte della sua istanza di accesso agli atti presentata per ottenere il rilascio di copia conforme dell’attestazione di nascita della minore nonché la cartella clinica della stessa, documentazione necessaria – secondo il ricorrente – per procedere al riconoscimento della minore da parte del genitore naturale.

Il TAR ricorda, anzitutto che l’accesso difensivo relativo a dati super sensibili, come quelli relativi alla salute, è consentito soltanto nell'ipotesi in cui sia strettamente indispensabile per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell'interessato, ovvero qualora venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale. In particolare, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (e, dunque, la stretta indispensabilità) dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio. È altresì necessario provare il collegamento tra la posizione giuridica soggettiva da tutelare e i documenti oggetto della richiesta di accesso.

Ciò posto il TAR dichiara il ricorso infondato poiché il ricorrente non ha fornito alcun riscontro probatorio in ordine al collegamento tra la sua persona e la bambina di cui intende rivendicare la paternità, né tra la sua persona e la madre della minore, né ha provato la indispensabilità dell'utilizzazione della documentazione richiesta ai fini del riconoscimento della paternità, atteso che il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell’art. 254 c.c., può essere effettuato anche con una apposita dichiarazione (posteriore alla nascita o al concepimento), davanti ad un ufficiale di stato civile con atto pubblico o in un testamento.

A.C.



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