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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 944/2023, Attività di sostegno garantite in via sostanziale

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 10 febbraio 2023, n. 944

Pres. Est. P. Severini – Omissis (Avv.ti R. Pesce e A. Barbieri) c. Ministero dell’Istruzione e del Merito, U.S.R. Campania (Avvocatura Distrettuale dello Stato)

 

Disabilità - Attività di sostengo - Garantite in via sostanziale - Secondo un giudizio di discrezionalità tecnica - Obbligo delle Istituzioni scolastiche - Ricorre.

Disabilità - Piano Educativo Individualizzato – Contenuto - Prescrizioni mediche - Diagnosi funzionale - Non può disattendere.

La fruizione del diritto fondamentale dell’istruzione scolastica è assicurata dal Legislatore anche attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione. Tra le varie misure viene in rilievo la previsione di personale docente specializzato.

Una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo alla fruizione di tali misure, dovrà essere elaborato un Profilo Dinamico – Funzionale (P.D.F.) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno, dal quale emergano sia le difficoltà sia le capacità da sviluppare e sostenere, alla cui definizione provvede anche il personale scolastico specializzato. Per mezzo del P.D.F. viene formulato un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), in linea con i contenuti di cui agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994, che dovrà individuare gli obiettivi didattici, gli itinerari di lavoro, le tecnologie e le metodologie da utilizzare e le modalità di coinvolgimento della famiglia.

 

Il P.E.I. non può disattendere le prescrizioni normative e mediche, in virtù di considerazioni puramente formalistiche e in contrasto con le valutazioni contenute nella diagnosi funzionale dell’alunno disabile. Conseguentemente, l’organizzazione delle attività di sostegno da parte delle Istituzioni scolastiche non può comprimere il diritto fondamentale della persona, riconosciuto dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria e il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale secondo un giudizio che attiene non già alla discrezionalità amministrativa, bensì a quella tecnica in materia di neuropsichiatria infantile.

S.M.S.



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