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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4715/2023, Sono legittime le c.d. clausola di salvaguardia relative ai tetti di spesa e contenute negli accordi contrattuali stipulati tra Azienda sanitaria ed erogatore privato

Pres. M. L. Torsello, Est. A. M. Marra

Erogatori privati - Accordi contrattuali – Art. 8-quinquies del d.lgs n. 502/1992 – Tetti di spesa - Clausole di salvaguardia – Accettazione completa e incondizionata del budget - Acquiescenza - Legittimità

In una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Campania, nella parte in cui determinava il tetto di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla Casa di Cura appellante senza prevedere l’attribuzione del budget aggiuntivo richiesto da quest’ultima, il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento giurisprudenziale tradizionale che ammette la piena legittimità delle c.d. clausole di salvaguardia all’interno degli accordi  contrattuali stipulati tra Aziende sanitarie ed erogatori privati, che comportano l’accettazione completa e incondizionata del budget assegnato e la conseguente rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottatati e conoscibili.

Il Collegio evidenzia, in particolare, come in casi del genere venga in rilievo lo schema tipico dell’acquiescenza, in quanto il soggetto privato aderente manifesta la propria intenzione di “rinunciare”, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica asseritamente lesa dal provvedimento, con evidenti conseguenze, a livello processuale, sul proprio diritto a ricorrere.

La legittimità delle clausole di salvaguardia (il cui inserimento negli accordi è stato successivamente recepito a livello di scelta generale proprio per arginare gli effetti del proliferare dei contenziosi già insorti e in funzione transattiva di questi ultimi) è stata più volte affermata – concludono i giudici - per essere tali pattuizioni essenzialmente funzionali alla tutela del diritto alla salute, senza però comprimere il diritto di agire in giudizio dell’operatore privato, che può comunque valutare il proprio interesse a coltivare il contenzioso in atto e, dunque, a non sottoscrivere la clausola e l’intero accordo.

C.V.S.



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