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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4264/2023, È illegittima la procedura di autorizzazione dei trattamenti sanitari in strutture situate fuori Regione che preveda una valutazione 'caso per caso'

Pres. M. L. Torsello, Est. A. M. Marra

Prestazioni erogate in strutture di altra regione – Copertura delle spese – Revoca impegno di spesa – Autorizzazione caso per caso – Presupposto della impossibilità di usufruire delle medesime prestazioni nella regione di residenza – Libera scelta del luogo di cura – Violazione – Illegittimità.

 

È illegittima la revoca del provvedimento con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza aveva previsto un impegno di spesa a copertura delle prestazioni erogate ai pazienti residenti nella Regione Calabria e ricoverati in una struttura situata fuori Regione, disposta sul presupposto dell’esistenza nella Regione di residenza di strutture accreditate ritenute già idonee a fornire le prestazioni sanitarie previste.

Il Collegio evidenzia che l’eliminazione, avvenuta mediante il provvedimento di secondo grado, dell’impegno di spesa originariamente previsto, unitamente alla contestuale introduzione di una procedura di autorizzazione “caso per caso” - previo parere di un organismo interno all’ASP - al ricovero dei soli pazienti che non possano essere presi in carico presso le strutture esistenti nella Regione di residenza, finisce per limitare ingiustificatamente l’esercizio del diritto alla salute e, in specie, del diritto alla libera scelta del luogo di cura, subordinando l’autorizzazione ad una condizione aggiuntiva e non prevista dall’art. 8-bis del d.lgs n. 502/1992, cioè quella relativa all’indisponibilità delle strutture sanitarie esistenti nella Regione di residenza (pubbliche o private accreditate) presso cui ricevere le prestazioni di riabilitazione.

 Occorre inoltre considerare – proseguono i giudici – l’aspetto relativo alla localizzazione geografica della struttura in questione, sita ad una distanza minima dal confine con la Regione Calabria e punto di riferimento “storico” per i pazienti calabresi richiedenti cure riabilitative che, in assenza di altre strutture sanitarie più vicine nel territorio regionale, sarebbero altrimenti costretti ad affrontare un viaggio di diverse ore per ricevere le prestazioni terapeutiche necessarie, in aperta violazione, tra gli altri, dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sent. n. 236/2012, secondo cui “delimitare la scelta dei soggetti erogatori di prestazioni nell’ambito dei confini del territorio regionale incide irragionevolmente sulla libertà di scelta del luogo di cura, senza perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica”.

C.V.S.



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