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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 112/2023, sulla proroga della possibilità di indire procedure concorsuali per assumere medici privi di specializzazione

È illegittima la norma della legge regionale che prevede la proroga della possibilità di indire procedure concorsuali per assumere medici privi di specializzazione, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza, e l’abrogazione del vincolo del successivo accesso degli assunti al corso di specializzazione.

 

Corte cost., 6 giugno 2023, n. 112

Pres. Sciarra, Rel. San Giorgio – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Veneto (Avv.ti E. Minnei e G. Stivali)

 

Medicina d’urgenza – Assunzioni emergenziali – Specializzazione – Requisito di accesso alla dirigenza medica – Costituisce principio fondamentale della materia tutela della salute - Riparto di competenze Stato e Regioni – Legge regionale – Proroga della possibilità di indire procedure concorsuali per medici privi di specializzazione - Illegittimità costituzionale.

L’art. 21, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 27 maggio 2022, n. 12, recante disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali, prevedeva la proroga di ulteriori 3 anni della possibilità di indire procedure concorsuali per assumere medici privi di specializzazione, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza (al comma 1) e l’abrogazione della previsione del successivo accesso degli assunti, in soprannumero, al corso di specializzazione.

La Corte costituzionale interrogata sulla legittimità costituzionale, tra gli altri, di tali norme, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, per violazione dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, poiché la proroga prevista di ulteriori 3 anni della possibilità di indire procedure concorsuali per assumere medici privi di specializzazione (già prevista dall’articolo 23, comma 1 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1), contrasta con le vigenti disposizioni statali, che prevedono il requisito specifico della specializzazione per accedere alla dirigenza sanitaria, mediante concorso pubblico, con violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute, di cui all’articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche del comma 2, per violazione dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, poiché l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1, che prevedeva che, una volta assunti, i medici accedessero in soprannumero al corso di specializzazione, cancella la disciplina volta al conseguimento, da parte dei medici privi di specializzazione, che avessero superato il concorso per la disciplina di emergenza-urgenza, del titolo di formazione specialistica, contrastando così con le vigenti disposizioni statali, che prevedono il requisito specifico della specializzazione per accedere alla dirigenza sanitaria, mediante concorso pubblico, con violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute, di cui all’articolo 117, terzo comma della Costituzione.

In particolare, la Corte ha osservato che la disciplina nazionale che impone il possesso del titolo di formazione specialistica quale requisito per accedere al ruolo della dirigenza medica, essendo volta a garantire la professionalità e la competenza tecnico-scientifica degli esercenti la professione sanitaria e, di conseguenza, la qualità delle prestazioni dagli stessi rese all’utenza, concerne in via ordinaria un aspetto basilare dell’organizzazione del servizio sanitario così inscrivendosi tra i principi fondamentali della materia della tutela della salute.

F.L.



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