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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 124/2023, È legittima la legge regionale che riconosce una priorità di scelta in fase di trasferimento ai medici di medicina generale che hanno accettato e svolto incarichi in zone rurali

Pres. Sciarra, Rel. Petitti – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Avv. D. Iuri)

 

Medicina rurale – Medico di medicina generale – Legge regionale – Priorità  di scelta in fase di trasferimento – Medici che hanno svolto attività per almeno quattro anni in zone rimaste carenti – Ratio organizzativa – Assicurazione di una medicina di prossimità anche in zone carenti – Competenza legislativa regionale – Sussiste – Non fondatezza della questione di legittimità.

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n.8 del 9 giugno 2022., all’art. 126, comma 2, ha previsto che “per i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le Aziende sanitarie riconoscono la priorità di scelta in fase di trasferimento” .

L’evidente esigenza è stata quella di garantire l’accessibilità al servizio sanitario anche in zone che presentano particolarità demografiche e alla popolazione delle aree più marginalizzate, più periferiche, magari meno attraenti per il medico, al fine di garantire il funzionamento uniforme del servizio.

Nei confronti di tale norma regionale si è sviluppato un giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sostanzialmente riteneva che la legge avesse ecceduto i limiti competenziali.

La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni di illegittimità non fondate.

Secondo la Corte, pur essendo inquadrabile nella categoria della parasubordinazione, il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l’esigenza di uniformità sottesa all’integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché la relativa disciplina appartiene in effetti all’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento.

Inoltre, la Corte è intervenuta in merito al discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale. Quest’ultima si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile.

Tuttavia, la Corte, per individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata, ha ritenuto fondamentale tenere conto della sua ratio, della finalità che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l’interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza.

Nella specie, per quanto possa produrre effetti secondari sull’andamento dei rapporti convenzionali, la disposizione regionale ha avuto anzitutto una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti.

A dimostrazione di ciò rileverebbe il comma 1 dell’art. 126 della legge impugnata, che invoca un’attività coordinata tra le aziende sanitarie e i comuni, diretta a «cercare strategie per il mantenimento di un presidio sanitario nei territori più disagiati».

Tale previsione rimarca, secondo la Corte, che la finalità essenziale e il contenuto oggettivo della disposizione impugnata corrispondono a un importante aspetto organizzativo del servizio sanitario regionale, che non può lasciare alcun cittadino sprovvisto dell’assistenza medica di base. In funzione dell’assolvimento di questa precisa responsabilità organizzativa dell’ente territoriale, la ricaduta della norma sull’evoluzione del singolo rapporto in convenzionamento ha carattere riflesso e strumentale.

Come anticipato, all’esito del giudizio, la Corte ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 2, della legge regionale.

Assume un rilievo specifico la tendenza di attribuire rilevanza specifica alla esigenza organizzativa di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti, così favorendo la copertura territoriale del servizio.

F.L.



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